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CONDONO EDILIZIO: sui piccoli abusi la Legge Salva Casa rimanda alle attestazioni dei tecnici

Condono Edilizio sui piccoli abusi la Legge Salva Casa rimanda alle attestazioni dei tecnici

Con il Condono Edilizio sui piccoli abusi la Legge Salva Casa rimanda alle attestazioni dei tecnici? Con la Legge Salva Casa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27.7.2024 n° 175, definita Legge 24 luglio 2024 , n. 105 ed intitolata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” , è demandato ad Architetti, Ingegneri e Geometri, abilitati all’esercizio della professione, l’onere di asseverare ed attestare le attività edilizie e gli abusi edilizi perpetrati. Infatti sui piccoli abusi, la Legge Salva Casa, rimanda alle attestazioni dei tecnici, si è così inteso, semplificare la normativa sui piccoli abusi, ma anche sulle tolleranze costruttive, con le attestazioni di responsabilità a cura degli addetti ai lavori. Sono da attestare, da parte dei suddetti tecnici abilitati all’esercizio della professione, quanto riportato al: 1) comma 3 ter dell’articolo 34-bis del Decreto Legge 69/2024 la insussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi, riguardante titoli edilizi o tolleranze costruttive, 2) comma 3 dell’articolo 36-bis, con la quale il professionista mediante propria dichiarazione al permesso a costruire o attraverso la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, attesta le necessarie conformità al rilascio, o 3) comma 3 dell’articolo 36-bis, nella quale il professionista dichiara la liceità dell’abuso, alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’abuso, 4) la dichiarazione del comma 3 dell’articolo 36-bis in merito all’epoca di realizzazione dell’intervento quando mancano documenti attestante l’epoca dell’abuso.
Le stesse dichiarazioni o asseverazione, devono essere rese, come recita il comma 3 ter dell’articolo 34-bis comma 3 dell’articolo 36-bis, del Decreto Legge 69/2024,ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Riportiamo di seguito il testo degli articoli: il comma 3 ter dell’articolo 34 bis ed il comma 3 dell’articolo 36 bis

3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.»;

Il comma 3 dell’articolo 36 bis

  1. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. dicembre 2000, n. 445

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