La circolare n. 104/2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti riguardo all’applicazione dei bonus dell’edilizia, in particolare per quanto concerne lo sconto in fattura e la cessione del credito. Questi strumenti, introdotti per incentivare la ristrutturazione e l’efficienza energetica degli edifici, sono soggetti a specifiche limitazioni e deroghe, come stabilito dal decreto-legge n. 39 del 2024.
Il caso in esame è stato presentato da ALFA S.r.l., una società di ingegneria e architettura, che ha richiesto chiarimenti sull’applicazione del comma 5 del suddetto decreto-legge. Questo comma prevede un blocco per l’utilizzo dello sconto in fattura e della cessione del credito, a meno che non si soddisfino determinate condizioni.
L’Istante ha descritto il proprio percorso lavorativo, evidenziando che, a partire dal maggio 2022, ha avviato attività preliminari per interventi di riduzione del rischio sismico, necessari per accedere ai benefici del Superbonus 110%. Dopo aver completato uno studio di fattibilità e ottenuto l’approvazione del progetto, ha emesso una fattura per i servizi prestati, regolarmente pagata dal condominio.
Tuttavia, a causa di problematiche con l’impresa incaricata dei lavori, il condominio ha dovuto nominare un nuovo esecutore, ZETA, che ha anch’essa riscontrato difficoltà nel proseguire i lavori. In questo contesto, l’Istante ha chiesto se le spese sostenute per servizi tecnici, come il computo metrico, potessero essere considerate valide ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, secondo la normativa vigente, le spese devono riguardare la “materiale esecuzione” degli interventi edilizi per poter beneficiare delle deroghe previste. Pertanto, le spese per servizi tecnici propedeutici, come il computo metrico, non sono considerate rilevanti ai fini del comma 5. Questo significa che, per poter accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito, è necessario che siano state sostenute spese documentate per lavori già effettuati.
Inoltre, la circolare sottolinea che, a partire dal 17 febbraio 2023, le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura non possono più essere esercitate, salvo le deroghe specificate. Il decreto-legge n. 39 del 2024 ha ulteriormente ristretto l’ambito di applicazione di queste deroghe, stabilendo che non si applicano nel caso in cui non siano state sostenute spese documentate per lavori già effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto.
In sintesi, la circolare n. 104/2025 chiarisce che le spese per servizi tecnici non possono essere utilizzate per accedere alle agevolazioni fiscali previste per i bonus dell’edilizia. È fondamentale che i contribuenti siano consapevoli di queste limitazioni e delle condizioni necessarie per poter beneficiare delle opportunità offerte dalla normativa fiscale. La risposta dell’Agenzia delle Entrate si basa sulle informazioni fornite dall’Istante, assunte come veritiere e concrete, evidenziando l’importanza della trasparenza e della correttezza nella comunicazione con l’amministrazione fiscale.
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