BONUS DELL’EDILIZIA: con la consegna in ritardo dei modelli  B1 e B2 è salva la detrazione fiscale del Sismabonus?

BONUS DELL'EDILIZIA: scarica la circolare dell'AdE sui modelli B1 e B2
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Bonus dell’Edilizia, ma con la consegna in ritardo dei modelli  B1 e B2 è salva la detrazione fiscale del Sismabonus? Un’istante, ha richiesto, all’Agenzia delle Entrate, se è possibile usufruire della detrazione fiscale da sismabonus, avendo violato alcuni adempimenti di natura formale, ovvero di non averli eseguiti tempestivamente, e per questo chiede se sia possibile la presentazione tardiva degli allegati B, B1 e B2, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
Infatti, seppur in presenza di data di richiesta del titolo autorizzativo non è stata depositata l’asseverazione ”Allegato B” ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, e successive modificazioni prevista per poter usufruire della detrazione. Non sono altresì stati presentati il modello B1 da parte del direttore dei lavori ed il modello B2 da parte del collaudatore statico alla data di fine lavori. Per cui, la richiesta dell’istante Società che non ha fruito della detrazione d’imposta in quanto, trattasi di intervento realizzato nel periodo d’imposta 2023. La società istante, al fine di poter «fruire direttamente della detrazione di imposta nel Modello Redditi 2024 anno di imposta 2023», intende conoscere se sia «possibile la presentazione tardiva degli allegati B1 e B2, al pari dell’allegato B, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.» La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati sono state stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 ¬ come modificato daisuccessivi decreti ministeriali del 7 marzo 2017, n. 65, del 9 gennaio 2020, n. 24, e del 6 agosto 2020, n. 329, con i relativi allegati.
Per cui in linea generale, gli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori nonché dispone l’obbligo per il progettista dell’intervento strutturale di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto e, comunque, prima dell’inizio dei lavori e che il il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, attesti la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. L’asseverazione della classe di rischio, presentata prima dell’inizio dei lavori dal progettista dell’intervento strutturale, secondo il modello contenuto nell’allegato B del citato decreto – e le attestazioni, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, allegati B¬1 e B¬2 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente. Per cui nonostante il citato articolo 2-ter contempli la possibilità di sanare, tramite la remissione in bonis, l’omessa presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico allegato B ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies (cd. Sisma bonus), del decreto¬legge n. 63 del 2013, nonché di quelle previste dall’articolo 119, comma 4, del decreto¬legge n. 34 del 2020 (cd. Super Sisma bonus), posto che la documentazione di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017, deve essere predisposta dai tecnici abilitati anche nel caso di interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, è comunque consentito il ricorso alla remissione in bonis per sanare l’omessa presentazione dell’allegato B e, conseguentemente, fruire di detta agevolazione fiscale. L’istante, che non ha depositato l’asseverazione «prima dell’inizio dei lavori» come disposto dall’articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58 del 2017, può, dunque per detta omissione, al fine di beneficiare della detrazione da Sisma bonus pfacendo ricorso all’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto¬legge n. 16 del 2012, nei casi in cui:
non ci sia violazione o che sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,[…]» laddove:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [da intendersi, in via eccezionale, «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione» vedi supra,
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista».
Quanto, infine, alle attestazioni di conformità di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 allegati consuntivi B-1 e B-2 – trattandosi di documenti amministrativi volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente, è sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in parola, che risultino depositati al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis

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