La Risposta n. 28/2025 dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus Prima Casa, si inserisce nel quadro delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” in Italia. In particolare, la circolare offre chiarimenti riguardo all’applicabilità dell’agevolazione per coloro che risiedono all’estero e desiderano acquistare un immobile in Italia, anche quando il comune scelto per l’acquisto non coincide con l’ultimo comune di residenza precedente al trasferimento all’estero. Il caso trattato riguarda un contribuente che, dopo essersi trasferito all’estero per motivi di lavoro nel 2013, ha deciso di acquistare un immobile nel comune di Y, in Italia, usufruendo dell’agevolazione prima casa. L’istante è residente nello Stato X, ma ha avuto una storia di residenza in Italia, prima nel comune di Y e successivamente nel comune di W, prima del suo trasferimento definitivo. La domanda principale posta riguarda l’interpretazione della normativa contenuta nella Nota II-bis, comma 1, lettera a) dell’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro). L’istante chiede se il requisito di acquistare un immobile nel comune in cui si è risieduto prima del trasferimento all’estero debba essere riferito esclusivamente all’ultimo comune di residenza o se possa includere anche i comuni in cui ha risieduto precedentemente. Un aspetto centrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate è l’interpretazione delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 69 del 2023, che ha aggiornato la normativa sull’agevolazione “prima casa” per i residenti all’estero. Secondo la nuova formulazione, per usufruire dell’agevolazione, l’immobile da acquistare deve trovarsi nel comune di nascita dell’acquirente o, se diverso, nel comune in cui l’acquirente ha risieduto o svolto la propria attività prima del trasferimento all’estero.
Il requisito non si limita a comprendere solo l’ultimo comune di residenza o dove si è svolta l’attività immediatamente prima del trasferimento, ma si estende a tutti i comuni in cui il contribuente ha risieduto o ha svolto attività lavorativa prima di trasferirsi all’estero. L’intervento normativo, dunque, svincola il beneficio dal criterio della cittadinanza, mirando invece a stabilire un legame con il territorio italiano in base alla residenza e all’attività lavorativa precedenti al trasferimento.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’istanza, chiarisce che l’agevolazione “prima casa” può essere applicata non solo al comune di ultima residenza, ma anche a uno qualsiasi dei comuni in cui l’acquirente ha vissuto o ha svolto attività lavorativa prima di trasferirsi all’estero. La circolare conferma, quindi, che il beneficio può essere riconosciuto anche nel caso in cui l’immobile da acquistare si trovi in un comune dove il contribuente non ha risieduto nell’ultimo periodo antecedente al trasferimento, ma dove comunque aveva già avuto un legame significativo, sia personale che professionale.
Per poter usufruire dell’agevolazione, il contribuente deve soddisfare altre condizioni previste dalla normativa, tra cui: l’essere stato trasferito all’estero per motivi di lavoro.
Avere risieduto o svolto attività in Italia per almeno cinque anni prima del trasferimento.
Non possedere altri diritti reali su immobili situati nello stesso comune.
Avere l’intenzione di stabilire la propria residenza nell’immobile acquistato entro diciotto mesi.
La normativa, quindi, non si limita al comune di ultima residenza, ma amplia la possibilità di beneficiare dell’agevolazione anche a comuni con cui l’acquirente ha avuto un legame pregresso. Per cui, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/2025 offre un’importante interpretazione delle disposizioni relative all’agevolazione prima casa per i residenti all’estero, ampliando la possibilità di fruire del beneficio anche quando il comune di acquisto non coincide con l’ultimo comune di residenza prima del trasferimento. In questo modo, il legislatore valorizza il legame che il contribuente ha avuto con più comuni italiani, tenendo conto della sua storia di residenza e attività lavorativa in Italia, senza limitarsi all’ultimo comune in cui ha vissuto. L’agevolazione risulta, quindi, maggiormente accessibile a chi, pur avendo vissuto in diversi luoghi, mantiene legami con più territori italiani, facilitando il ritorno nel proprio paese di origine per chi si trova a vivere all’estero per motivi di lavoro.
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