Ma è possibile effettuare un accesso agli atti per un abuso edilizio? E’ questo il quesito posto da un ente locale all’Anac, nel quale si chiedevano chiarimenti sull’ammissibilità merito all’accesso agli atti di un procedimento per l’accertamento di un abuso edilizio. L’Anac, per quanto di sua pertinenza evidenziava che l’accesso agli atti di un abuso edilizio, è una discrezionalità spettante all’amministrazione comunale, per cui lo stesso parere, non può essere espresso da parte dell’Autorità, Anche se sempre secondo quest’ultima, che il cittadino, ha il diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte dal soggetto pubblico nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa. Ricorda altresì l’Anac che il cittadino interessato, può proporre istanza di accesso civico generalizzato ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, del decreto legislativo 33/2013. Per cui, spetta all’amministrazione valutare se accogliere o rigettare la richiesta esclusivamente al ricorrere di uno dei limiti previsti dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Da questo parere, si evince un fondamentale chiarimento, tra accesso agli atti generalizzato ed accesso agli atti documentale, per cui mentre l’accesso agli atti generalizzato, detto anche semplice, è l’accesso agli atti non limitato a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma è orientato a dare la più ampia conoscibilità, seppur von il limite del rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati. Diversamente l’accesso documentale, da una conoscenza in profondità ai dati “pertinenti” È opportuno che l’ente dia atto in motivazione delle valutazioni svolte, rappresentando in modo chiaro le ragioni di un eventuale rigetto dell’istanza.
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