• Il comma 9 dell’art. 39 della legge n. 724/1994 legge Condono Edilizio, prevede il pagamento dell’anticipazione degli oneri concessori,secondo la tabella C allegata alla Legge;
• Se le tipologie di abuso sono quelle previste al n° 1,2 o 3 si dovrà applicare il valore tabulato nella colonna “nuova costruzione, ampliamento”;
• Se le tipologie di abuso sono quelle previste al n° n. 4, il valore da utilizzare è quello indicato nella colonna “ristrutturazione edilizia e modifiche della destinazione d’uso”;
• Se le tipologie di abuso sono quelle previste ai n° 5, 6, 7, non sono soggette ad alcun pagamento di oneri concessori;
• Verificare l’eventuale obbligo della corresponsione degli oneri concessori in relazione alla data di esecuzione dell’abuso ed alla destinazione d’uso dell’immobile;
• Gli oneri concessori non sono dovuti per le costruzioni realizzate prima del 1 settembre 1967;
• sono dovuti, per la parte delle opere di urbanizzazione, per le costruzioni realizzate tra il 2 settembre 1967 e il 29 gennaio 1977;
• sono dovuti, sia per la quota relativa al costo di costruzione che per le costruzioni realizzate dopo la data del 30 settembre 1977.
Non sono soggette al pagamento di oneri concessori:
• le opere realizzate per: l’eliminazione delle barriere architettoniche, quelle interne, quelle interne necessarie per il miglioramento delle condizioni igieniche o statiche;
• quelle che rappresentano pertinenze ovvero impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
• quelle relative a impianti, attrezzature, a opere pubbliche; le ristrutturazione o gli ampliamento in misura non superiore al 20 per cento;
• le opere in attuazione di norme e provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
• le opere realizzate in zona agricola in funzione della conduzione del fondo;
• le opere realizzate nei parcheggi nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati.
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