Una breve guida per il calcolo delle riduzioni dell’oblazione, applicabili alle istanze di condono edilizio di cui alla Legge 47/85. Vediamo le principali riduzioni, in particolare per la Legge 47/85, in cui era prevista una data di ultimazione dei lavori alla data dell’1.10.1983.
In particolare, analizziamo la tipologia di abusi, iniziando da quelli ad uso residenziale:
A. Abuso residenziale, per l’edificazione della prima casa ad uso abitativo, in tal caso la riduzione dell’oblazione prevista è del 50%, in caso sia stato stipulato un di atto di convenzionamento tra il richiedente l’istanza ed il Comune (nel quale insiste l’immobile) ai sensi del Decreto Ministeriale n°10/1978;
B. Abuso residenziale, per l’edificazione della prima casa ad uso abitativo, in tal caso la riduzione dell’oblazione prevista è di 1/3. Per poterne usufruire i soggetti titolari dell’istanza, o i loro aventi causa, alla data dell’1.10.83, dovevano risultare residenti nell’immobile.
C. Abusi per immobili ad uso diverso: con la Legge 47/85, è possibile usufruire delle riduzioni dell’oblazione, anche per gli immobili a destinazione non residenziale, ed in particolare:
• Abuso non residenziale per attività diverse ma con iscrizione CCIAA si ha una riduzione dell’oblazione del 50%;
• Abuso non residenziale per attività Industriale o artigianale con superficie < 3.000 mq si ha una riduzione dell’oblazione di 1/3;
• Abuso non residenziale per attività commerciale con superficie < 50 mq mq si ha una riduzione dell’oblazione di 1/3;
• Abuso non residenziale per Attività sportiva, culturale, religiosa, servizio di culto si ha una riduzione dell’oblazione di 1/3;
• Abuso non residenziale per Attività turistico ricettive o agrituristiche con superficie < 500 mq si ha una riduzione dell’oblazione di 1/3;
• Abuso non residenziale per abusi legati alla conduzione del fondo agricolo riduzione si ha una riduzione dell’oblazione del 50%.
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