Per le istanze di condono edilizio, in zona vincolata, la bocciatura è certa. E’ quanto evidenzia nel suo contenuto la Sentenza del TAR del Lazio n° 5578 dell’ 11.7.2023. In particolari i fatti evidenziano un ricorso contro una Determinazione di un comune che, rigettava una domanda di condono edilizio, per l’edificazione di opere abusive, realizzate negli anni ’80, su area oggetto di vincoli paesaggistico. Nella suddetta Sentenza del Tar, sul Condono Edilizio, oltre a ribadire che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria:…” perimetra, invece quali possono essere le opere e le attività oggetto di istanza di Condono Edilizio “il comma 26 costituisca la norma generale che perimetra, in riferimento agli immobili vincolati, anche nell’ipotesi di vincolo successivamente apposto, l’ambito della sanatoria consentendo la stessa per i soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo (illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1) ed escludendola per gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie (illeciti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato).
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