I FATTI: un Comune, ha intimato ad un privato cittadino ( appellante) di demolire alcune opere realizzate in quanto abusive, le stesse consistevano in due opere costruite all’interno dell’abitazione di proprietà. Le stesse riguardavano un’opere edilizia per la costruzione di un soppalco e la trasformazione di un lastrico solare in veranda, già assentito mediante autorizzazione, ma senza titolo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesistico.
Il Tar già aveva dato torto all’appellante che ha realizzato un incremento della superficie utile con maggiore carico urbanistico.
Il Consiglio di Sato con la sentenza C. Stato 07/05/2018, n. 2701, ha analizzato che In linea di principio, il soppalco richiede infatti il permesso di costruire quando sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con incremento delle relative superfici dell’immobile e in prospettiva del carico urbanistico: così per tutte C.d.S. 3 settembre 2014 n.4468”, mentre “Il soppalco che non sia tale da incrementare la superficie utile dell’immobile, e in particolare quello che non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante rientrerà invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto”affermando che “il soppalco realizzato dalla ricorrente appellante rientra fra quelli che richiedono il permesso di costruire”.
Invece per il secondo intervento edilizio la sentenza conferma che: “Di norma quindi il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa: così C.d.S. sez. VI 25 gennaio 2017 n.306”.
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