Il Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n. 985/2019 chiarisce i termini entro cui un Comune può bloccare/annullare una DIA in Edilizia Privata.
I fatti alla presentazione di una DIA per la realizzazione di un garage pertinenziale, sono iniziati i lavori decorsi 30 giorni com,e previsto dalla vigente normativa.
Diversamente il Comune inviava al ricorrente oggetto della presente sentenza, una nota con la quale diffidava il ricorrente dall’esecuzione dei lavori, seguita da un ordine di demolizione delle opere già realizzate. Così si intimava all’esecutore la violazione di legge di eccesso di potere, in quanto la diffida dall’esecuzione dei lavori veniva notificata all’interessato tardivamente, in violazione del disposto dell’art. 23 DPR 380/200. La stessa violazione di legge ed eccesso di potere perché il potere sanzionatorio veniva esercitato mediante l’adozione dell’ordine di demolizione a distanza di due anni dall’esecuzione dell’intervento, in violazione dell’affidamento maturato dall’interessato e in assenza di una adeguata motivazione.
Vediamo la sentenza:”….Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di impugnazione, relativo alla tardività dell’esercizio dei poteri inibitori da parte del Comune…”
“….Si osserva infatti che il ricorrente ha documentalmente provato di aver presentato DIA per l’esecuzione dei lavori in oggetto in data 3.10.2007, mentre la diffida del Comune perveniva al suo indirizzo solo il successivo 4.11.2007…”
“…..Come noto l’art. 23 del DPR 380/2001 prevede (ora come allora) che l’esercizio dei poteri inibitori del Comune debba intervenire nel rispetto del termine di 30 giorni dalla presentazione della DIA (oggi SCIA): ed infatti “la dichiarazione di inizio attività ivi disciplinata è un atto soggettivamente ed oggettivamente privato, alla cui presentazione può seguire da parte della p.a. un silenzio di tipo significativo il quale, una volta decorso il relativo termine, le preclude l’esercizio di poteri inibitori“(cfr. Cons. St., Sez. IV, 12 novembre 2015 n. 5161; id., 29 febbraio 2016 n. 839; id., 19 maggio 2016 n. 2077)” Cons. St., Sez. IV, 15 novembre 2018, nr. 2085.
Ciò posto, attesa la violazione del termine perentorio per l’esercizio dei poteri inibitori in discorso, la diffida impugnata deve essere annullata.
Del pari, e di conseguenza, risultano fondate le censure di violazione di legge sollevate con il secondo motivo di impugnazione in riferimento all’ordine di demolizione, con riguardo alla mancata integrazione del contraddittorio in favore dell’interessato. Deve infatti ritenersi, sulla scorta di principi oramai consolidati, che una volta decorso inutilmente il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, residuino in capo all’Amministrazione solo gli ordinari poteri di autotutela, da esercitarsi nel rispetto dei presupposti di legge, con particolare riferimento alla necessità dell’avvio di un apposito procedimento in contraddittorio: “Per giurisprudenza costante, l’inutile spirare del termine accordato dalla legge per l’inibizione dei lavori o dell’intervento edilizio preannunciati con una DIA non priva l’amministrazione del potere di controllo urbanistico – edilizio e dell’eventuale potere sanzionatorio in ordine ad interventi realizzati in violazione della pertinente normativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 6 febbraio 2015, n. 937).
Infatti, in presenza di una DIA illegittima, l’Amministrazione può intervenire anche oltre il termine di cui all’art. 23 comma 6, D.P.R. n. 380 del 2001, ma solo alle condizioni cui la legge subordina il potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi e, quindi, tenendo conto, oltre che degli eventuali profili di illegittimità dei lavori assentiti per effetto della DIA ormai perfezionatasi, dell’affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo.
Infatti, il termine per l’esercizio del potere inibitorio doveroso, nel caso di DIA, è perentorio, ma anche dopo il suo decorso la P.A. conserva un potere residuale di autotutela; peraltro, tale potere residuale, con il quale l’Amministrazione è chiamata a porre rimedio al mancato esercizio del doveroso potere inibitorio, deve essere esercitato nel rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, sulla base di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell’affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II Quater, 9 gennaio 2015, n. 241” (Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 30 dicembre 2016, n. 12891).
Nel caso di specie, volendo qualificare il provvedimento sanzionatorio impugnato quale esercizio dei poteri di autotutela spettanti al Comune, deve ritenersi l’atto viziato per violazione di legge, in quanto non consta l’avvenuta comunicazione dell’avvio del procedimento, né attivata alcuna altra forma di interlocuzione con l’interessato: “L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento e di instaurare un contraddittorio effettivo con i soggetti direttamente interessati assume maggior spessore in casi in cui, come quello in esame, l’Amministrazione esercita il potere di autotutela annullando quello che la giurisprudenza ha definito il diniego di esercizio nei termini di legge del potere inibitorio, ossia un’inerzia con cui, di fatto, l’amministrazione ha consentito il consolidarsi di una posizione soggettiva favorevole per l’interessato.Detto obbligo, dunque, trova la sua ragion d’essere primaria nell’indiscussa idoneità dei provvedimenti cc.dd. di “secondo grado” ad incidere su posizioni giuridiche ormai acquisite e, quindi, sull’affidamento ingenerato negli interessati dagli atti di “primo grado” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II Bis, 8 novembre 2016, n. 11054; id. Latina, Sez. I, 31 agosto 2016, n. 536; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 8 giugno 2016, n. 1141).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto; il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.”
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