EDILIZIA PRIVATA: arriva l’obbligo delle polizze catastrofali

arriva l'obbligo delle polizze catastrofali

Arriva l’obbligo delle polizze catastrofali. Sono polizze contro la calamità naturali e sono regolate nel Decreto Milleproroghe. E’ quanto emerge dalla proroga concessa al 31 marzo 2025, riporatata nel decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri e che ha spostato il termine ultimo di approvazione, prima fissato al 31.12.2024 e portato ora al marzo 2025. Ricordiamo a tal proposito che, le Polizze contro le calamità naturali, prevedono un’esplicita copertura ai danni causati ad immobili, macchinari, attrezzature dedite alla produzione ed al commercio, che si verificano su territorio nazionale. Ricordiamo anche che, tali polizze trovano applicazione a seguito di quanto previsto dalla Legge di Bilancio. La stessa aveva imposto ai ministeri interessati, di stabilire degli schemi di assicurazione, che prevedano tale indennizzo. Detti schemi, redatti dal Ministero del made in italy, li puoi scaricare direttamente, alla fine del presente articolo, e che tendono a sancire e diventare un obbligo per imprese ed operatori economici.
Il seguente articolo 3 della bozza di schemi di assicurazione riporta chiaramente le tipologie di catastrofi per le quali è valida la polizza anticatastrofe.

Riportiamo di seguito l’Articolo 3 “Eventi calamitosi e catastrofali” degli schemi di assicurazione:

i fini dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:
a) «alluvione, inondazione ed esondazione»: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
b) «sisma»: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
c) «frana»: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

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