EDILIZIA PRIVATA: occorre il Permesso a Costruire per la realizzazione di una veranda?

E’ quanto posto in essere con la Sentenza n. 2318/2019 del 30.4.19 del Tar Campania, in tema di Edilizia Privata, a seguito di un ricorso posto in essere dai proprietari di un appartamento che avevano eseguito una chiusura di un balcone con una veranda con infissi in alluminio anodizzato e vetro.
Nel corso del giudizio il procedimento di accertamento di conformità da parte delm Comune, sono state valutate la conformità urbanistica dell’opera che si è si è concluso in modo sfavorevole.
Nella Sentenza suddetta il Tar ha evidenziato che:“Giova evidenziare che l’intervento costituisce una vera e propria ristrutturazione, che necessitava del titolo abilitativo del permesso di costruire. In tal senso, sul piano qualificatorio precipuo rilievo assumono la creazione di un nuovo volume, incidente anche sotto il profilo della alterazione dei prospetti e della sagoma dell’edificio…..”
Inoltre evidenzia che “ La realizzazione di una veranda rappresenta un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio con incremento delle superfici e dei volumi, come tale, subordinato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, co., D.P.R. n. 380 del 2001, non essendosi, al riguardo, in giurisprudenza mai dubitato che: << Gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumentrica e architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire. Ciò in quanto, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico – giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata a non sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile >> (T.A.R. Napoli sez. IV, 15/01/2015, n. 259). In particolare la chiusura di una veranda, a prescindere dalla natura dei materiali all’uopo utilizzati, costituisce comunque un aumento volumetrico, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, atteso che, in materia urbanistico – edilizia, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati (Cfr. T.A.R. Napoli sez. IV, 15/01/2015, n. 259).” E che inoltre “Il manufatto realizzato non può essere considerato una pertinenza a fini urbanistici.” E riporta inoltre “In materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico (Cons. Stato Sez. IV, 10-05-2012, n. 2723; Cons. Stato Sez. IV, 18-10-2010, n. 7549; Cons. Stato Sez. IV, 31-03-2010, n. 1842)” per cui la Sentenza specifica che:
“Nel caso di specie, tenuto conto delle caratteristiche dell’intervento abusivo realizzato, come risultanti dalla parte motiva dell’ordine di demolizione, il manufatto in questione non può ritenersi pertinenza ai fini urbanistici, sì da escludere che lo stesso sia sottoposto al preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo coessenziale a un bene principale e potendo essere successivamente utilizzato anche in modo autonomo e separato e, infine, non essendo stato dimostrato il suo collegamento ad una esigenza effettiva oggettiva dello stabile cui accede.”

Leggi anche: TITOLI EDILIZI: quali sono gli interventi di edilizia libera? o anche I TITOLI EDILIZI: il permesso di costruire per opere conformi al PRG.

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