La manodopera non è più ribassabile nelle gare di appalto, è quanto prevede il Nuovo Codice Appalti. Infatti il Decreto Legislativo 31.3.2023 n°36. Tale modifica sostanziale, al mondo delle procedure di affidamento di lavori e servizi, è contenuto al comma 14 dell’articolo 41 intitolato “Livelli e contenuti della progettazione”. In particolare, si ribadisce in tale comme che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Per cui per fare un esempio l’Importo a Base d’Asta si determina indicando l’importo totale stimato per i lavori e detraendo a questi il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza, entrambi non assoggettabili a ribasso
Leggi di seguito il citato comma 14 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n°36
- Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
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