Secondo la Delibera n° 629 del 20.12.2022,dell’Anac, è stata ribadita la necessità di una progettazione da porre a base di gara dell’espletamento di gare di appalto inerente l’accordo quadro, soprattutto se di importo superiore ai 2,5 milioni di euro. Ricordiamo, infatti, a tal proposito che il Codice degli Appalti seppur prevedendo il principio della progettazione anche per le gare inerenti gli accordi quadro, con il limite previsto dal comma 3 bis dell’articolo 23 del Codice dei Contratti Decreto Legislativo 18.4.2016 n°50, che prevede una progettazione semplificata per le manutenzioni ordinarie fino ai 2,5 milioni di euro, norma che viene, talvolta, utilizzata anche per importi superiori. Ed è proprio questo il concetto ribadito dall’Autorità Anticorruzione, che a seguito di una nota di un concorrente a seguito dell’aggiudicazione di un accordo quadro con il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti esistenti, lamentava l’insufficienza delle progettazione a base di tale affidamento.
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