La Delibera Anac n° 294 del 27 giugno 2023, dal titolo “Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 – Procedura aperta per l’affidamento progettazione esecutiva e lavori mediante offerta economicamente più vantaggiosa,” ha posto in luce un importante aspetto relativo all’iscrizione alle white list e la sua influenza nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Questa decisione ha avuto origine da un caso in cui il secondo classificato in una gara di appalto ha sollevato una controversia riguardo alla mancata iscrizione della società aggiudicataria alle white list della Prefettura territoriale.
La Stazione Appaltante ha risposto a questa contestazione affermando che i requisiti soggettivi di partecipazione nella procedura di gara non richiedevano l’iscrizione alle white list per i concorrenti. Tuttavia, va sottolineato che l’iscrizione alle white list è un requisito fondamentale per appalti che coinvolgono lavorazioni in settori a elevato rischio di infiltrazione mafiosa. Questo requisito si applica sia alle prestazioni principali che a quelle secondarie.
L‘Anac ha precisato che quando le lavorazioni rientrano nei settori elencati nell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012, come noleggi a caldo, movimenti di terra, calcestruzzi, ecc., il bando di gara richiede che l’operatore economico richieda l’iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente. È compito della Stazione Appaltante accertare che l’impresa partecipante dichiari di essere iscritta in tali liste.
L’iscrizione alle white list deve essere posseduta solo dall’operatore economico che effettivamente svolge la prestazione. Questo operatore può essere l’appaltatore stesso, un’impresa all’interno di un raggruppamento temporaneo verticale, un subappaltatore o un subaffidatario.
L’Anac sottolinea che la Stazione Appaltante deve verificare che, per le attività a rischio di infiltrazione mafiosa, l’aggiudicatario diretto sia in possesso dell’iscrizione nella white list della Prefettura territoriale competente. Se tali lavorazioni dovessero essere subappaltate o subaffidate a terzi, la relativa iscrizione alle white list dovrà essere dimostrata da questi terzi soggetti.
Nel caso in cui le lavorazioni soggette a rischio di infiltrazione mafiosa siano effettuate direttamente dall’aggiudicatario, non in possesso del requisito e abbia fornito una dichiarazione non veritiera, ciò costituisce una causa di esclusione ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. 50/2016.
In sintesi, l’iscrizione alle white list è un requisito essenziale per partecipare a gare d’appalto che coinvolgono lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa, e le Stazioni Appaltanti devono vigilare attentamente sull’adempimento di questo requisito sia per l’aggiudicatario principale che per eventuali subappaltatori o subaffidatari. L’Anac ha ribadito l’importanza di questa misura per garantire la legalità e la trasparenza nei processi di affidamento degli appalti pubblici.
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