Come si modificano le procedure al Genio Civile per costruzioni in zona sismica dopo l’approvazione della legge 55/2019 che ha portato delle modifiche sostanziali riportate all’art. 94 bis.
In particolare gli interventi edilizi e strutturali sono stati suddivisi in:
• interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità: rientrano in questo ambito tutti gli interventi sulle costruzioni esistenti al fine di realizzareopere per adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni nelle zone ad alta e media sismicità (Zona 1e 2 ), le nuove costruzioni con particolare complessità strutturale, gli interventi sugli edifici di interesse particolare e strategico fondamentali per la protezione civile;
•interventi di “minore rilevanza”nei riguardi della pubblica incolumità : rientrano in questo ambito tutti gli interventi sulle costruzioni esistenti al fine di realizzare opere per adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni località sismiche a media sismicità o per le nuove costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli;
• interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: con gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità
Per gli interventi “rilevanti” non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, invece non necessario per i lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”.
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