La Circolare 15/E del 12 luglio 2018, dell’A. delle Entrate, che tratta della disciplina dei beni significativi.
Ricordiamo che per quanto riguarda i beni significativi, la norma di interpretazione autentica è stata riportata dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In particolrae la Circolare 15/E del 12 luglio 2018, ha dato dei chiarimenti in merito alla possibilità di facilitare prestazioni di servizi per interventi di recupero di detti beni, nelle ristrutturazioni di immobili. Inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria su abitazioni private da la possibilità di poter usufruire di alcune facilitazione a patto che gli stessi lavori o forniture siano eseguiti dallo stesso esecutore che esegue i lavori principali.
Ma quali sono i beni cosidetti significativi?
L’elenco è evidenziato nel Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999 ed in via esemplificativa sono i seguenti:
• ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Per tali beni vige l’imposizione dell’aliquota IVA al 10% .
E per i beni similari?
Altri beni possono essere assimilabili, se hanno funzioni signifacativi come ad esempio le stufa a pellet che se hanno la funzione di riscaldare l’acqua ovvero per l’alimentazione del sistema di riscaldamento. Non è assimilabile la stufa a pellet utilizzata solo per il riscaldamento.
Ma per maggiori chiarimenti leggi o scarica LA CIRCOLARE
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