Dall’Ance una nuova circolare per l’applicazione del Decreto-legge 69/2024 anche detto “Legge Salva casa” Riguarda l’attuazione della normativa anche in fase regionale, dove potrebbe avere regole non unitarie. Ricordiamo che, il Decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica””, come convertito con legge 24 luglio 2024, n. 105 è entrato in vigore lo scorso 28 luglio 2024. Per questo, ad oggi, rimangono aperte numerose perplessità della relativa applicazione ed interpretazioni in ambito locali e geografiche. Per il momento, solo alcune regioni hanno iniziato a porsi il problema ed a dare indicazioni per l’applicabilità della normativa e queste sono Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e Sicilia. Le stesse regole stanno diventando anche iniziative dei comuni come ad esempio quella del Comune di Roma Circolare Protocollo QI/2024/0205723 del 21 ottobre 2024, nella quale sono state poste in essere le linee guida per l’applicazione della norma in questa città.
Un tipico esempio riportato, per importanza è quello inerente il caso delle Rimozione opere abusive/Alienazione immobili abusivi Art. 31 Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. d) D.L. n. 69/2024)
Vediamo cosa prevedono per questo le regioni suddette:
Emilia-Romagna
Con la nota protocollo n. 0852041 del 6 agosto 2024 Applicazione diretta, nelle more dell’adeguamento della normativa regionale di riferimento (art. 13 L.R. n. 23/2004), è specificato che è necessaria la convocazione di una conferenza di servizi per l’acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’art. 17-bis L. 241/1990 sia perla valutazione di interessi pubblici che si oppongono alla demolizione sia ai fini dell’alienazione del bene e dell’area di sedime (comma 5).
Liguria
Applicazione diretta.
Sicilia
Circolare 8 agosto 2024, n. 3 Applicazione diretta in quanto la norma è stata recepito dinamicamente dalla legge regionale n. 16/2016.
Umbria
Circolare prot. n. 235327 del 23- 10-2024 La legge regionale n. 1/2015 disciplina la materia nell’art. 143 che nei commi 3 e 8 contiene disposizioni non in linea con il nuovo art. 31 Dpr 380/2001. Ferma restando la validità della norma regionale, il suo contenuto è da intendersi integrato con la diretta applicazione dei commi 3 e 5 dell’articolo 31 del dpr 380/2001, con conseguente disapplicazione dei commi 3 e 8 dell’articolo 143 legge regionale n. 1/2015
Per quanto riguarda invece, gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività Art. 37 Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. i) D.L. n. 69/2024) abbiamo:
Emilia-Romagna
Pubblicazione nota prot. n. 0852041 del 6 agosto 2024 Nelle more dell’adeguamento della normativa regionale di riferimento (art. 16 L.R. n. 23/2004), si ritiene che la nuova disciplina statale opera direttamente prevalendo sulle difformi disposizioni regionali.
Liguria
Nessuna indicazione
Sicilia
Circolare 8 agosto 2024, n. 3 La modifica è applicabile direttamente nell’ordinamento regionale in quanto l’art. 37 Dpr 380/2001 è stato recepito dinamicamente dalla legge regionale n. 16/2016.
Umbria
Circolare prot. n. 235327 del 23- 10-2024 Al fine di un allineamento tra la nuova norma nazionale e quella regionale si incrementano del 50% gli importi calcolati con le modalità di cui all’articolo 146 della legge regionale n. 1/2015 portando la sanzione compresa tra 2,25 volte e 3,75 volte il costo di costruzione.
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