I nuovi parametri di altezza e superfici per il certificato di abitabilità. In particolare, mediante il Decreto Salva Casa prima e con la Legge Salva Casa poi, sono messi in evidenza i nuovi parametri per l’ottenimento negli immobili dell’asseverazione riguardante il requisito di abitabilità. In particolare,il comma 1, lettera c-bis) all’Articolo 1, con titolo Requisiti di altezza minima e di superficie minima di detta Legge che va ad integrare l’articolo 24 del Dpr 380/2001, intitolato “Agibilità“, ha previsto due deroghe interessanti riguardanti alcune misure, in particolare, un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri e fino al limite massimo di 2,40 metri, ed una superficie per alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, ed inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone. Per cui l’asseverazione del professionista abilitato, tiene conto di queste nuove misure minime, ovvero nei casi in cui sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienicosanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
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