lL Decreto Legge Salva Casa introduce importanti modifiche in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, in particolare riguardo gli accertamenti di conformità per le difformità parziali. Tali modifiche sono inserite all’articolo 23-ter del DPR 380/2001, noto come Testo Unico dell’Edilizia. In sostanza, il Decreto Legge Salva Casa introduce un nuovo articolo, l’Articolo 36-bis, che riguarda l’accertamento di conformità nelle ipotesi di difformità parziali. Questo cambiamento è pensato per semplificare la sanatoria degli abusi edilizi di piccola entità, agevolando la regolarizzazione di interventi che non rispettano integralmente il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Accertamento di Conformità per Difformità Parziali (Art. 36-bis)
Il nuovo articolo stabilisce che, nel caso di abusi edilizi parziali, ossia realizzati in difformità parziale dal permesso di costruire o dalla SCIA, o addirittura senza una SCIA, il responsabile dell’abuso e il proprietario dell’immobile possono richiedere la sanatoria. La condizione fondamentale è che l’intervento rispetti le normative urbanistiche e edilizie in vigore al momento della presentazione della domanda di sanatoria e che siano rispettati i requisiti edilizi previsti al momento della realizzazione dell’intervento stesso (Comma 1).
Procedura per la Richiesta del Permesso di Costruire in Sanatoria
Le richieste di permesso in sanatoria devono essere presentate presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (Comma 2). Tuttavia, la concessione del permesso può essere condizionata al rispetto di alcune normative tecniche, tra cui la sicurezza degli edifici, l’efficienza energetica, la salubrità degli ambienti e il superamento delle barriere architettoniche. Inoltre, il permesso può essere rilasciato solo se sono rimosse le opere che non possono essere sanate.
Dichiarazione di Conformità e Responsabilità del Professionista (Comma 3)
Il permesso di costruire o la SCIA in sanatoria devono essere accompagnati dalla dichiarazione di un professionista abilitato che attesti la conformità dell’intervento alle norme edilizie vigenti al momento della realizzazione. La data di realizzazione dell’abuso deve essere provata attraverso documentazione o mediante dichiarazione esplicita del professionista, sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazioni false, si applicano le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000.
Compatibilità Paesaggistica in Caso di Vincoli (Comma 4)
Nel caso di abusi edilizi su immobili vincolati, è necessario che il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale richiedano un parere vincolante all’ente preposto per la tutela del vincolo, per verificare la compatibilità paesaggistica dell’intervento. L’ente deve esprimersi entro 180 giorni, mentre la soprintendenza ha un termine di 90 giorni. In caso di mancato parere, il dirigente o responsabile dell’ufficio procederanno autonomamente.
Sanzioni Pecuniarie e Demolizione (Comma 5)
Per ottenere il permesso in sanatoria, è prevista una sanzione pecuniaria che varia dal doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile dovuto agli abusi, con importi compresi tra 1.032 euro e 30.984 euro. Se l’intervento coinvolge la compatibilità paesaggistica, la sanzione è determinata in base al danno arrecato o al profitto derivato dall’abuso, previa perizia di stima. Se l’istanza di sanatoria viene rigettata, viene applicata una sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 167, comma 1, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Silenzio Assenso e Termini per la Sanatoria (Comma 6)
Il Decreto prevede il silenzio-assenso sulla richiesta di sanatoria. In altre parole, se il dirigente o il responsabile dell’ufficio non si esprimono entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si considera approvata. Questo termine può essere sospeso se sono necessarie ulteriori verifiche, ma in tal caso il termine di 45 giorni riprende a decorrere dal momento in cui vengono ricevuti gli elementi necessari.
Per cui, il Decreto Legge Salva Casa introduce una serie di misure destinate a semplificare la regolarizzazione degli abusi edilizi di minore entità. La creazione dell’articolo 36-bis facilita la sanatoria per le difformità parziali e stabilisce chiaramente la procedura da seguire, le sanzioni applicabili e i termini entro cui l’amministrazione deve rispondere. Nonostante il nuovo regime, è fondamentale rispettare tutte le normative previste, in particolare quelle relative alla sicurezza, all’ambiente e alla compatibilità paesaggistica, per evitare conseguenze negative e garantire la regolarizzazione dell’immobile.
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