SICUREZZA CANTIERE: il committente è responsabile dei lavori in casa.

 

Una sentenza importante per la sicurezza cantiere. Il proprietario di un immobile commissionava ad un’impresa i lavori di pitturazione delle delle facciate pareti esterne di un villino di sua proprietà. Durante i lavori un lavoratore si era gravemente procurato delle ferite mortali.
A detto proprietario, veniva imputato il reato di cui all’art. 589 cod. pen., perché in
qualità di committente dei lavori di pitturazione assumeva di fatto la veste di datore di lavoro, impartendo direttive, mettendo a disposizione attrezzature e materiali. In tutto questo aveva omesso omesso di procedere alla valutazione dei rischi nonché a far adottare all’impresa le misure protettive atte a prevenire situazioni di pericolo.
In particolare la Sentenza evidenzia che:
“ sul committente grava il dovere di sicurezza in relazione all’esecuzione del contratto di appalto, sicché nel caso di specie la sua responsabilità viene individuata: nella mancata predisposizione di un piano di valutazione dei rischi; nel mantenimento dell’apertura sul piano di calpestio del camminamento intorno al villino, senza efficace protezione dal rischio di caduta; nella mancata vigilanza dello stato di fatto esistente in cantiere; nella mancata informazione delle maestranze presenti sui luoghi.”
Inoltre che:
“l mutamento della disciplina interviene con l’introduzione del d.lgs. 494/1996, che definisce la figura del committente come colui che per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (art. 2comma 1^, lett. b) prima parte, richiamando anche l’art. 3 del d.lgs. 626/1994) e precisa leresponsabilità su di lui incombenti, che derivano sostanzialmente dalla violazione degliobblighi sull’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e da quelli inerenti alla
cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (art. 7 d. Igs.626/1994, ora art. 26 d.lgs. 81/2008) (cfr. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7 D.Lgs.n. 626 del 1994. (Sez. 3, n. 1825 del 04/11/2008 – dep. 19/01/2009, Pellegrino e altro, Rv.
24234501).”, “….Ora, nell’esaminare la fattispecie la Corte territoriale individua in capo all’imputata tredistinti profili di colpa, cui si è accennato ……. tutti desumibili dalla violazione di specifiche norme gravanti sul committente ex art. 90 digs 81/2008, nonché un profilo di colpa generica consistito nella consegna dei luoghi per l’effettuazione delle opere, senza previa messa in sicurezza delle fonti di pericolo.”

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