SICUREZZA CANTIERE: la patente a punti è valida anche nelle ristrutturazione?

La patente a punti è valida anche nelle ristrutturazione?
La patente a punti è valida anche nelle ristrutturazione?
La patente a punti è valida anche nelle ristrutturazione?

La patente a punti è valida anche nelle ristrutturazione? Ebbene si, rientrano nella normativa che ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza del cantiere, anche i cantieri di importo maggiore ai 70.000 euro. Per cui la regolamentazione è data dalla Legge denominata “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” legge che dopo la Camera è stata approvata anche in Senato La patente, sarà in vigore e a partire dall’1.10.2024, per tutte le imprese, ed i lavoratori autonomi. Per le imprese, in particolare, è valida anche per quelle che hanno iscrizione Soa fino alla terza categoria. Si partirà da un’acquisizione di 20 punti al rilascio della patente, e gli stessi saranno tolti per ogni infrazione. La Legge suddetta ha anche indicato per ogni violazione i punti che saranno ritirati. Vediamo.la penalità in punti
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti
Omessi formazione e addestramento: 2 punti
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti
Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:1 punto
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti
Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decretolegge22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti

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