La circolare 33-E dell’Agenzia delle Entrate, in merito al Superbonus 110%, ha apportato una serie di chiarimenti fondamentali, per il riconoscimento delle detrazioni fiscali. In particolare:
- Per gli interventi sulgli immobili unifamiliari, il termine del raggiungimento dei lavori al 30% dell’importo complessivo alla data del 30.9.2022, non va dimostrato con avvenuti pagamenti a quella data, ma basta l’asseverazione di un tecnico abilitato che ne assevera i lavori quantizzando la percentuale evidenziata;
- Per il calcolo del 30% dei lavori, alla data del 30.9.2022, possono essere utilizzati anche lavori accessori non rientranti nel novero dei lavori oggeto di Superbonus 110%;
- Per usufruire del Superbonus 110%, non possono utilizzarsi più di 2 Stati di Avanzamento dei Lavori e minimo devono essere del 30%;
- La cessione del credito o lo sconto in fattura può essere richiesta per ogni singolo Stato di Avanzamento dei Lavori;
- E’ possibile accedere al Superbonus 110%, anche per i lavori iniziati, con titolo edilizio dal 1.7.2022.
- Cosa succede se non è possibile arrivare al 30% dei lavori dell’immobile unifamiliare al 30.9.2022? Si porteranno in detrazione tutte le spese sostenute per il Superbonus 110%, alla data del 30.6.2022
Quindi il paragrafo 7, della circolare 33/E del 6.10.2022 riporta una serie di semplificazioni, che almeno dal punto di vista burocratico incoraggiano ancora il godimento delle detrazioni dei Bonus dell’Edilizia, ancghe se per gli immobili unifamilari rimane il termine del 31.12.2022 per l’ultimazione dei lavori.
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