Ormai siamo al ventiseiesimo provvedimento normativo inerente il Superbonus 110% – 90% ed è il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104. Lo stesso seppur operativo da subito, con due articoli che si riferiscono al Superbonus 110% – 90% , ovvero glì articoli 24 e 25, diventerà Legge soltanto entro il 9 ottobre 2023, tempo utile per il Governo per la sua approvazione. Vediamo le novità:
• articolo 24 intitolato “Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica” prevede una proroga del termine di ultimazione dei lavori per gli immobili unifamiliari, la cui ultimazione lavori era prevista per il 30 settembre 2023 e viene prorogata al 31 dicembre 2023. Detto articolo 24, dal punto di vista normativo va a derogare il termine previsto dal comma 8-bis, secondo periodo dell’articolo 119, , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.Rimane però, l’obbligo che al 30 settembre 2022 dovevano essere completati il 30% dei lavori, per raggiungere questa aliquota possono considerarsi anche i lavori trainati o non soggetti a deducibilità fiscale.
• articolo 25 intitolato “Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, che prevede un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, del mancato utilizzo crediti, a causa di diversi fattori. E’ un obbligo, questo, che ricade sull’ultimo cessionario, è che si impone, a partire dall’ 1 dicembre2023, e la relativa comunicazione va fatta entro il 2 gennaio 2024. La stessa va comunque fatta entro 30 giorni dalla venuta a conoscenza del mancato utilizzo dei crediti, ed è prevista una sanzione amministrativa pari a 100 euro sulla mancata comunicazione. Dal punto di vista normativo detto articolo 25, va ad arricchire il dettato normativo previsto dal comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 121, comma 1,lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Di seguito riportiamo il testo degli articoli 24 e 25 del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104
Art. 24 Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica
- All’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 settembre 2023»sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
Art. 25 Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1,lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario e’ tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilita’ del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilita’ del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre2023, la comunicazione e’ effettuata entro il 2 gennaio 2024.
- La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. 3. La comunicazione di cui al comma 1 e’ effettuata con le modalita’ stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
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