Ebbene si, si perde la detrazione fiscale del Superbonus 110% – 90%, per la mancanza di produzione dell’asseverazione del tecnico abilitato, per i lavori realizzati. E’ quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello 406/2023 ad un quesito posto sull’argomento. In effetti si chiedeva se, per una pratica in cui il tecnico abilitato aveva ottemperato con ritardo alla pubblicazione sul Portale dell’Enea, della relativa asseverazione dei lavori. In particolare la scadenza era per il 31.3.2023 visto che i lavori oggetto di asseverazione, riguardavano l’anno 2022, e per questo si chiedeva la possibilità di applicare l’istituto della Remissione in bonis, previsto dall’articolo 2 del D.L. 16/2012 e riguardante la semplificazione tributaria ed in particolare le “Comunicazioni e adempimenti formali”. Ebbene l’Agenzia delle Entrate, mediante il suddetto interpello ha provveduto a chiarire che l’asseverazione, da produrre ed inserire su piattaforma dell’Enea, non è un elaborato formale, ma bensi un elaborato sostanziale per il riconoscimento delle detrazioni fiscali dei lavori e per cui non può essere oggetto di Remissione in bonis.
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