SUPERBONUS: il diritto del professionista tecnico al pagamento della parcella, anche senza l’esecuzione dei lavori

SUPERBONUS: una sentenza sui compensi professionali
SUPERBONUS 110%

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 3106 del 28 dicembre 2024, ha chiarito un aspetto fondamentale riguardante i contratti di prestazione professionale legati ai lavori Superbonus: anche se gli interventi edilizi previsti non vengono successivamente realizzati, il professionista tecnico che ha svolto attività di progettazione e gestione amministrativa ha comunque diritto al pagamento della sua parcella. Questa decisione fa riferimento a un caso in cui un condominio aveva incaricato un professionista per lavori agevolabili con il Superbonus 110%, ma la successiva rinuncia all’intervento ha sollevato una controversia sul compenso dovuto.
Il contesto della decisione
Il caso in questione riguarda un condominio che aveva commissionato un progetto di interventi edilizi da realizzare grazie al Superbonus 110%. Tuttavia, a causa delle modifiche normative e della rinuncia dell’impresa appaltatrice, i lavori non sono stati mai eseguiti. Nonostante ciò, il professionista che aveva redatto il progetto e seguito le pratiche amministrative per l’accesso al Superbonus ha richiesto il pagamento della parcella. Il condominio ha contestato la legittimità della richiesta, sostenendo che il compenso fosse legato alla fruizione dello sconto in fattura, una possibilità che, con l’introduzione del Decreto Legge Cessioni (11/2023), era stata eliminata.
Il Codice Civile e il diritto al pagamento
Nella sua sentenza, il Tribunale ha richiamato l’art. 2237 del Codice Civile, che stabilisce che, in caso di recesso dal contratto, il cliente è comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute e a pagare il compenso per l’opera effettivamente svolta. La prestazione del professionista tecnico non può essere considerata annullata solo perché i lavori non sono stati realizzati. Il Tribunale ha sottolineato che la congruità del compenso sarebbe dovuta essere verificata al momento della stipula dell’incarico e che, quindi, il diritto al pagamento sussiste indipendentemente dalle circostanze che hanno impedito l’esecuzione dell’opera.
Le argomentazioni del condominio e la decisione finale
Il condominio aveva avanzato la tesi che, poiché il pagamento della parcella sarebbe dovuto avvenire tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito, e queste opzioni non erano più possibili a causa della modifica legislativa, non fosse più dovuto alcun compenso al professionista. Tuttavia, il Tribunale ha respinto questa posizione, evidenziando che il pagamento era stato approvato tramite una delibera assembleare, senza alcuna condizione collegata allo sconto in fattura. Pertanto, il condominio è stato condannato a pagare la parcella per il lavoro svolto, comprendente la progettazione e la gestione delle pratiche, che erano state correttamente eseguite.
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: il professionista che ha svolto un lavoro, anche se l’opera non viene poi eseguita, ha diritto al pagamento per le prestazioni già fornite. La legge tutela infatti il diritto al compenso per il lavoro svolto e non per il risultato finale, evidenziando la responsabilità contrattuale del cliente nei confronti del prestatore d’opera.

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