Ancora oggi a distanza di alcuni anni dall’approvazione della Legge 47/85, in merito al condono edilizio, è attuuale capire e magari calcolare le oblazioni da pagare per estinguere il reato amministrativo ed accedere all’ottenimento della concessione in sanatoria.
Vediamo in quali casi sono possibili le riduzioni delle oblazioni:
• Riduzione in caso di istanza di condono edilizio inerente la realizzazione della prima casa da parte del proprietario o degli aventi diritto (legge 47/85);
• Riduzione per i casi in cui sia stato stipulato un convenzionamento per il D.M. 10 del 1977 (legge 47/85);
Vi evidenziamo che per poter avere le suddette riduzioni, è fondamentale che la loro applicazione sia stata richiesta all’atto dell’istanza di condono, e che l’immobile non sia stato alienato nei successivi dieci anni
Invece per gli oneri concessori, le riduzioni possibili sono le seguenti:
• Riduzione per prima casa da parte del richiedente o degli aventi diritto (legge 47/85) – si applica ai primi 150 mq di superfice oggetto di abuso;
• Riduzione in caso di convenzionamento ai sensi del D.M. 10 del 1977 (legge 47/85) – si applica ai primi 150 mq di superficie oggetto di abuso.
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