TITOLI EDIIZI: le attività libere nelle ristrutturazioni edilizie

Le attività libere nelle ristrutturazioni edilizie
ristrutturazioni edilizie
ristrutturazioni edilizie

Quando ci si imbarca nelle ristrutturazioni edilizie, è cruciale non solo pianificare gli aspetti strutturali e materiali del progetto, ma anche assicurarsi di adempiere correttamente alle procedure di carattere urbanistico. Queste procedure determinano la conformità urbanistica dell’intervento, un aspetto essenziale da considerare insieme alla conformità catastale, argomento che verrà trattato in un prossimo articolo.
L’ordinamento italiano prevede diverse tipologie di adempimenti in base alle caratteristiche dell’intervento da compiere, che possono consistere in una richiesta di permesso o in una comunicazione soggetta alla regola del silenzio-assenso da parte dell’ufficio comunale competente. La normativa di riferimento principale è il D.P.R. 380/2001, noto come Testo Unico dell’Edilizia, che contiene le disposizioni fondamentali per la realizzazione di interventi edilizi.
Inizialmente, la concessione edilizia era regolata dalla normativa vigente, dove la regola del silenzio-assenso era applicata. Tuttavia, con il D.L. 40/2010 (convertito nella Legge 73/2010), sono state introdotte la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) e la Segnalazione Certificata di Inizio Lavori (SCIA), sostituendo la Denuncia di Inizio Attività (DIA). Questi strumenti hanno semplificato e accelerato i tempi burocratici per determinati interventi edilizi.
Successivamente, con il D.lgs. 222/2016, è stata introdotta la SCIA alternativa al permesso di costruire, mirata a velocizzare ulteriormente le procedure burocratiche per alcune tipologie di interventi.
Tuttavia, esiste anche un’importante eccezione a queste procedure: l’attività edilizia libera, regolamentata dall’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia.
L’attività edilizia libera riguarda quegli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo. Secondo il comma 1 dell’articolo 6, sono elencati dettagliatamente i lavori che rientrano in questa categoria, con l’unico vincolo del rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica e di tutela ambientale e paesaggistica.
Tra gli interventi elencati, troviamo:
Manutenzione ordinaria: interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture, nonché l’integrazione o il mantenimento degli impianti esistenti.
Installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 12 kW.
Eliminazione delle barriere architettoniche.
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo.
Movimenti di terra per attività agricole.
Serre mobili stagionali.
Opere temporanee e rimovibili entro novanta giorni.
Pavimentazioni e finiture esterne.
Pannelli solari a servizio degli edifici.
Aree ludiche e arredo degli spazi esterni.
È importante notare che le regioni a statuto ordinario possono estendere l’attività edilizia libera ad ulteriori interventi, purché non ricadano tra quelli per i quali è richiesto il permesso di costruire o la SCIA alternativa.
Per cui, prima di intraprendere qualsiasi lavoro edilizio, è essenziale verificare se l’intervento rientra tra quelli consentiti dall’attività edilizia libera o se è necessario richiedere un titolo abilitativo specifico. Con una comprensione chiara delle procedure urbanistiche e dei titoli abilitativi, è possibile garantire una ristrutturazione conforme alle normative vigenti e ottenere la tanto desiderata conformità urbanistica.

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