E quanto evidenziato dalla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n° 1042/2018 pubblicata il 21/06/2018.
I FATTI: a seguito di un ricorso fatto al Tar da un privato cittadino, opponendosi ad un’ordinanza di demolizione, sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art.36 DPR 380/2001, respinta dal Comune competente e presentata dal ricorrente, rilevando lo stesso Comune che l’intervento risulta tipologicamente e morfologicamente in contrasto con la specifica “zonizzazione” e con la particolare tutela del sito. Diversamente, la parte ricorrente affermava che, le opere oggetto di giudizio “….sarebbero inidonee a creare superfici utili o volumi, in ragione delle caratteristiche fisiche, infatti le opere risultano essere consistenti nella rifinitura e nella copertura (senza tamponature laterali dello spazio) di superfici già esistenti, nonché nell’ allocazione di una scala, e nella realizzazione di n. 5 vani tecnici”.
LA DECISIONE: “…la definizione dei volumi tecnici, la loro definizione si rinviene nella circolare dell’allora ministero dei Lavori pubblici n. 2474 del 1973, secondo cui si tratta dei volumi «strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”.
…”Secondo costante orientamento giurisprudenziale, da quale non vi è motivo per discostarsi (TAR Napoli n. 3490/2015 e n. 4132/2013; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 175/2015 e n. 1512/2014; Consiglio di giustizia amministrativa, sentenza n.207/2014), per l’identificazione dei volumi tecnici va fatto riferimento a tre ordini di parametri”
1. “…Il primo ha carattere positivo ed è di tipo funzionale, dovendo sussistere un rapporto di strumentalità necessaria del volume tecnico con l’utilizzo della costruzione”.
2. “Il secondo e il terzo hanno carattere negativo e sono collegati: all’impossibilità di elaborare soluzioni progettuali diverse all’interno della parte abitativa, per cui tali volumi devono essere ubicati solo all’esterno; ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra le esigenze edilizie ed i volumi, che devono limitarsi a contenere gli impianti serventi della costruzione principale e devono essere completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche solo potenziale”
“……Inoltre, è stato escluso che possa considerarsi volume tecnico un locale con requisiti di abitabilità, reso non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre, essendo questa «una operazione in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia da non privare l’ambiente della sua intrinseca qualità abitativa» (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2825/2014). Come pure è stato ritenuto che la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna, costituisse «indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati» (Consiglio di giustizia ammnistrativa siciliana, sentenza n. 207/2014; Consiglio di stato, sezione IV, sentenza n.3666/2013; Tar Puglia-Lecce, sezione III, n. 2170/2011). Analogamente sono stati esclusi dal novero dei volumi tecnici anche i vani scala (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 2565/2010), le verande, se di dimensioni superiori ad ospitare un impianto tecnologico come una caldaia (Consiglio di stato, sezione VI, n. 2226/2015; Tar Campania-Napoli sezione VIII, sentenza n. 4132/2013) ed i piani interrati, se utilizzati come locali complementari all’abitazione (Tar Marche, sentenza n. 21/2003)”. Per cui
“…Nella corretta ottica unitaria peraltro le opere realizzate costituiscono sicuramente interventi che realizzano superfici utili, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004, i quali sono esclusi dalla possibilità di essere assentiti in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001”.
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