COSTI MATERIALI PER L’EDILIZIA: 15 su 56 materiali hanno avuto aumenti superiori alle tabelle revisionali

Uno degli argomenti che potrebbe minacciare il mercato dell’edilizia: i costi materiali per l’edilizia
COSTI MATERIALI PER L’EDILIZIA

In tema di costi materiali per l’edilizia, con la Sentenza n° 7215/2022 del 3.6.2022, il Tribunale Amministrativo Regionale, ha riconosciuto adeguato il ricorso fatto dall’ Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) contro il ministero, contestando il contenuto degli allegati 1 e 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per quanto riguarda gli aumenti dei materiali dell’edilizia, riportati nella suddetta tabella. In particolare, la contestazione riguarderebbe almeno 15 materiali su 56 presi in esame. Il Tar a tal proposito nella suddetta Sentenza, ha evidenziato che: “Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 4.1. La documentazione versata in giudizio evidenzia come le risultanze inerenti agli incrementi di prezzo dei materiali monitorati, confluite nel D.M. impugnato, si collochino a valle di un processo che, seppur collaudato negli anni, è stato costellato da una serie di criticità, parte delle quali vengono rappresentate in seno alla riunione tenutasi il 10 novembre 2021 presso la Commissione Consultiva Centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, mentre altre emergono dalle restanti produzioni in atti. In particolare, dall’esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati, emergono invero esorbitanti –e non facilmente giustificabili- differenze idonee a minarne la complessiva attendibilità. Ciò emerge dal raffronto dei dati resi all’esito delle rilevazioni effettuate dai provveditorati, da un lato, e dalle camere di commercio dall’altro; il disallineamento tra la media prezzi ricavate dai due istituti di rilevazione si palesa talmente ampio, ad esempio con riguardo ai materiali n° 5 (lamiere in acciaio corten), n° 7 (Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali anche zincati) e n° 54 (Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato), da rendere evidente la presenza di anomalie nel reperimento e nell’elaborazione dei dati stessi. Anche l’esame dei dati offerti dai singoli provveditorati evidenzia rilevanti disallineamenti. Pur ritenendo che i differenti contesti territoriali incidano sui predetti incrementi (in ragione delle specificità territoriali afferenti alla logistica, ai trasporti, al numero di sedi produttive operanti etc.) appare ictu oculi anomalo un range di variazione N. 00902/2022 REG.RIC. oscillante tra lo zero (emilia romagna) e oltre il 100%. Tale anomala oscillazione emerge con evidenza, ad esempio, con riguardo al legname abete (voce n° 53) il cui incremento di prezzo è stato stimato dal provveditorato per la liguria nella misura del 166,67 % e nella misura pari a zero dall’articolazione territoriale per l’emilia romagna, e pari a 1,36 % da quella per il piemonte/valle d’aosta. Peraltro, proprio con riferimento a dati riportanti variazioni pari a zero (caso dell’Emilia Romagna con riguardo a 10 materiali sui 15 in contestazione)…………..”, e poi “…Dalla tabella prodotta risulterebbero sottostimati, anche nell’ordine di oltre il 50% gli incrementi di prezzo per come individua i dal Ministero (cfr. i materiali n° 4,6,19,52). Evidenzia come tali rilevazioni siano state effettuate da Metal Bulletin (provider internazionale, terzo e indipendente, leader nell’analisi del mercato dell’acciaio a livello mondiale), Prometeia spa (società italiana di consulenza e ricerca economica per imprese, banche e assicurazioni che per le proprie stime si basa sulle rilevazioni
di altri provider, leader nelle analisi dei relativi mercati o sulle quotazioni dei mercati regolamentati) e Siderweb (società che gestisce l’unico quotidiano nazionale dedicato all’informazione economico siderurgica)……e che “Conclusivamente, il ricorso va accolto con riferimento alla domanda proposta in
via subordinata e va dichiarato tenuto il Ministero resistente all’espletamento –con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel presente giudizio- di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati”.
Di seguito evidenziamo i 15 materiali non ritenuti congrui ed oggetto del ricorso al Tar.

  1. Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate;
  2. Lamiere in acciaio ‘Corten’;
  3. Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori);
  4. Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati;
  5. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale;
  6. Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geo-strutturali;
  7. Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente;
  8. Tubazioni in acciaio nero senza saldatura;
  9. Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE;
  10. Tubazione in PVC rigido;
  11. Tubo in polipropilene corrugato perimpianti elettrici;
  12. Tubi di rame per impianti idrosanitari;
  13. Legname per infissi;
  14. Legname abete sottomisura;
  15. Fibre in acciaio per il rinforzo delcalcestruzzo proiettato (spritz beton).

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