SALVA CASA: come cambiano le distanze tra i fabbricati?

SALVA CASA: come cambiano le distanze tra i fabbricati? Cosa cambia?
SALVA CASA: come cambiano le distanze tra i fabbricati?
SALVA CASA: come cambiano le distanze tra i fabbricati?

SALVA CASA: come cambiano le distanze tra i fabbricati? Il Decreto Salva Casa, ovvero Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, aggiorna in tema di attività edilizia, quanto riportato nel Testo Unico dell’Edilizia, che modifica anche le distanze tra i fabbricati da edificare, in particolar modo, con un nuovo comma 1 ter all’ articolo 2 bis del Dpr 380/2001. Detto comma 1 ter all’articolo 2 bis regolerà le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati, nelle attività edilizie. Vediamo i 6 punti sostanziali che spiegano le modifiche con le novità:
1)Il contenuto, dell’articolo 2 bis, riguarda tutti gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione di edifici ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici;
2)La ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;
3)Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma;
4)E’ possibile il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;
5)Nelle zone omogenee A nei centri e nuclei storici consolidati gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati;
6)Le competenze sulle distanze tra fabbricati è del comune, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.

Riportiamo di seguito l’intero articolo 2 bis del Dpr 380/2001, con il nuovo comma 1 ter che modifica le distanze tra i fabbricati:
Art. 2-bis. (L)Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

  1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizio-ni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivi-tà collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
    1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
    1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente pree-sistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comuna-li, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architetto-nico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.

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