BONUS DELL’EDILIZIA: ma nei sal possono essere inserite anche le forniture?

Nei sal dei Bonus dell'Edilizia, possono essere inserite anche le forniture?
BONUS DELL'EDILIZIA

Solo i lavori vanno inseriti nei Sal? La risposta viene, da un parere richiesto come chiarimento circa l’inclusione delle « forniture a piè d’opera » nel calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e di sconto in fattura. I richiedenti il quesito, rilevano che, è discussa la possibilità di considerare le cosiddette forniture a piè d’opera ai fini della spesa utile ai fini del raggiungimento del limite di avanzamento previsto dal predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il Ministero delle Infrastrutture, prima di rispondere al quesito ha evidenziato alcuni elementi base delle norme vigenti, ricordando che per i lavori oggetto di Bonus dell’Edilizia e per cui che per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Evidenzia come il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 definisce lo stato di avanzamento lavori (SAL) come un documento contabile che « riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. La nozione di SAL di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale n. 49 del 2018 è confluita nell’allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 all’articolo 12 comma 1 lettera d), il quale prevede, che lo stesso rientra fra i diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori (o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegato), da sottoscriversi contestualmente alla sua compilazione nel rispetto della cronologia di inserimento dei dati. Lo stato di avanzamento lavori (SAL), è, dunque, un atto, « ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto. Per cui il parere suggerisce, di includere ordinariamente nella nozione di SAL solo le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere. Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto cosiddetto “Asseverazioni”

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