La recente Sentenza 02432/2024 del 11 dicembre 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania ha fornito un’importante chiarificazione riguardo al ruolo della Sovrintendenza nella procedura di condono edilizio, in particolare in relazione alla compatibilità paesaggistica degli immobili.
Il caso in questione nasce da un ricorso presentato da un privato a seguito del rifiuto della Sovrintendenza alla richiesta di condono edilizio. Il Comune aveva inviato alla Sovrintendenza la domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 32 della legge 47/1985, per sanare gli abusi edilizi in un’area vincolata paesaggisticamente. Tuttavia, la Sovrintendenza aveva sollevato obiezioni sullo stato dell’immobile, contestando alcune modifiche effettuate rispetto alla domanda di condono originale. Inoltre, aveva evidenziato la mancanza di documentazione fotografica integrativa, che il Comune non aveva fornito, riguardante lo stato dei luoghi al momento della presentazione della richiesta di condono.
La Sovrintendenza, dopo aver esaminato la documentazione, aveva rifiutato di esprimere un parere favorevole sul condono, ma la motivazione fornita riguardava principalmente aspetti urbanistico-edilizi, sostenendo che le modifiche abusive non sarebbero state sanabili sotto il profilo urbanistico. La Sovrintendenza aveva quindi allargato il proprio ambito di valutazione, andando oltre la compatibilità paesaggistica per entrare nel merito degli aspetti edilizi e urbanistici, che però non le competono.
Il TAR della Campania, nel rispondere al ricorso, ha ribadito che la Sovrintendenza ha il compito di valutare esclusivamente la compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi abusivi, senza entrare nel merito della conformità urbanistica o edilizia. L’amministrazione comunale, infatti, è l’ente competente a verificare la regolarità urbanistica ed edilizia delle opere e a condurre l’istruttoria del condono dal punto di vista urbanistico. La Sovrintendenza, quindi, si deve limitare a esprimere un parere vincolante riguardo alla compatibilità delle opere con i vincoli paesaggistici esistenti, senza interferire con le competenze comunali in materia urbanistica.
La sentenza chiarisce quindi che il parere della Sovrintendenza non deve andare oltre la valutazione paesaggistica dell’immobile così com’è attualmente, sulla base dello stato di fatto delle opere abusive, evitando di affrontare considerazioni relative a eventuali irregolarità urbanistiche o edilizie, che spettano esclusivamente al Comune.
Questa pronuncia del TAR evidenzia un principio fondamentale: la divisione dei ruoli tra le amministrazioni coinvolte nel condono edilizio, in cui ogni ente è chiamato a esercitare le proprie competenze specifiche. In particolare, la Sovrintendenza deve concentrarsi sulla tutela del paesaggio, mentre il Comune è responsabile per il controllo e la gestione delle normative urbanistiche e edilizie.
Per cui, la Sovrintendenza deve limitarsi a verificare la compatibilità delle opere con i vincoli paesaggistici, evitando di sovrapporsi al potere di vigilanza urbanistico-edilizia del Comune. Questo principio è essenziale per garantire che il processo di condono edilizio si svolga in modo chiaro e conforme alle competenze stabilite dalla legge.
Leggi anche:
CONDONO EDILIZIO: cosa succede per la sanatoria dei piccoli abusi sugli immobili vincolati
CONDONO EDILIZIO: i passi affinchè una richiesta di condono diventi un’autorizzazione
CONDONO EDILIZIO: ma quanto si paga per la compatibilità paesaggistica?
CONDONO EDILIZIO: sui piccoli abusi la Legge Salva Casa rimanda alle attestazioni dei tecnici
CONDONO EDILIZIO: come sanare le tolleranze costruttive nelle zone sismiche?
CONDONO EDILIZIO: anche per i piccoli abusi c’è la conformità urbanistica e quella edilizia
SALVA-CASA: 18 punti essenziali che spiegano il nuovo condono edilizio