Da una risposta ad un quesito, fornita dall’Agenzia delle Entrate, con numero 146/2024, la stessa ha chiarito in maniera definitiva la tipologia di detrazione in funzione delle date di emissione delle fatture. Infatti un condominio poneva un quesito sulla ditta che stava effettuando i lavori di Superbonus e che avendo già eseguito lavori per circa il 70% del totale, ha emesso 3 distinte fatture, che dovevano prevedere lo sconto ln fattura previsto dall’articolo 121 del D.L. 19.05.2020, n.34. Nella’ procedura di asseverazione dei lavori dopo la data del 31.12.2023, veniva riscontrato che, lo ”sconto in fattura”, non era stato esposto a valle dell’importo complessivo della fattura (IVA inclusa) ma bensì nel corpo della stessa, così ”erroneamente” neutralizzando gli importi dei singoli interventi ivi riportati. Per cui lo stesso condominio richiedeva come sanare l’errore al fine di conservare l’agevolazione fiscale nella misura del 110%.l’interpellante, a tal fine, ipotizzava di far modificare, con note di variazione, le fatture originariamente emesse, al solo fine di integrare i documenti con la corretta indicazione dello sconto praticato. L’Agenzia delle Entrate evidenziava come nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.
Anche nel caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Per cui, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, con opzione per lo ”sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%. In questo caso la ditta aveva inviato le successive note di debito, prodotte per ”rettificare” le fatture errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, ”emesse” il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione. In conclusione l’AdE , considerato che le note di debito corrette sono state inviate al SdI, e quindi emesse, il 27 marzo 2024, lo sconto in fattura, ove sussistano gli altri requisiti richiesti dalle norme, sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 ovvero di solo il 70% di detrazione.
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