TITOLI EDILIZI: l’onere della prova nella costruzione di edifici prima del 1967

i Titoli Edilizi e l'onere della prova nella costruzione di edifici prima del 1967

In Italia, la data del 1° settembre 1967 segna un punto di svolta nella storia dell’edilizia, con l’entrata in vigore della cosiddetta “Legge Ponte” (Legge n. 765/1967). Questa legge ha introdotto l’obbligo di ottenere i titoli edilizi, un permesso di costruire per realizzare nuovi edifici nei Comuni dotati di un piano regolatore. Gli edifici costruiti prima di questa data sono spesso definiti “ante ’67” e, in molti casi, sono considerati legittimi anche senza un permesso di costruire. Tuttavia, la legittimità di tali edifici non è automatica, e spetta al proprietario dimostrare che la costruzione sia avvenuta prima della Legge Ponte.
Il principio su cui si basa questa logica è che, prima del 1967, non era necessario un titolo edilizio per costruire in molti Comuni, e gli edifici venivano spesso realizzati senza autorizzazioni formali. Tuttavia, con l’introduzione di nuove normative e con la crescita dell’urbanizzazione, la questione della regolarità edilizia degli edifici ante ’67 è diventata oggetto di attenzione. Le recenti decisioni giuridiche, come quella del TAR Campania, offrono importanti spunti sul tema.
L’onere della prova: chi deve dimostrare la legittimità di un edificio?
Secondo una recente sentenza del TAR Campania, l’onere di provare la legittimità di un edificio ante ’67 spetta al proprietario, che deve dimostrare che la costruzione sia avvenuta prima dell’introduzione della Legge Ponte. In altre parole, non è sufficiente per il proprietario affermare che l’immobile sia stato costruito in un periodo precedente alla legge, ma deve fornire prove concrete a sostegno di questa affermazione. La giurisprudenza ha chiarito che è responsabilità del privato fornire elementi certi sulla data di costruzione dell’immobile, tramite documenti, perizie o altre prove che possano confermare l’epoca di realizzazione dell’edificio.
Nel caso esaminato dal TAR Campania, una ricorrente aveva contestato un ordine di demolizione relativo a due manufatti costruiti senza permesso di costruire. La ricorrente sosteneva che uno dei due edifici fosse stato realizzato su un fabbricato rurale preesistente, e quindi non fosse necessario il permesso di costruire. Tuttavia, la documentazione fornita dalla ricorrente, che comprendeva una relazione tecnica basata su rilievi aerofotogrammetrici, non è stata ritenuta sufficiente per dimostrare la preesistenza del manufatto e la sua consistenza originaria.
La posizione del TAR: la giurisprudenza consolidata
Il TAR ha ribadito un principio giuridico consolidato: il Comune non ha alcun onere istruttorio per verificare la preesistenza di un immobile, e spetta al proprietario fornire prove adeguate. In altre parole, la giurisprudenza stabilisce che, in assenza di prove sufficienti, l’immobile viene considerato come abusivo e la demolizione è legittima. Questo principio è essenziale per evitare che edifici illegittimi possano acquisire legittimità solo per il decorso del tempo o per la mancanza di interventi tempestivi da parte delle autorità competenti.
Un altro punto rilevante nella sentenza riguarda l’aspetto del decorso del tempo. La ricorrente aveva sostenuto che la lunga inerzia del Comune nel procedere all’adozione di un ordine di demolizione dovesse determinare la legittimazione dell’abuso edilizio. Tuttavia, il TAR ha respinto questa tesi, richiamando la consolidata giurisprudenza che stabilisce che l’inazione dell’amministrazione non può rendere legittimo un abuso edilizio che è stato illecito fin dall’inizio.
La demolizione e l’acquisizione gratuita delle opere
Infine, un altro punto controverso riguardava l’area di sedime, cioè il terreno su cui era stato costruito l’immobile. La ricorrente aveva contestato l’ordine di demolizione anche per la presunta imprecisione nell’individuazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale. Il TAR ha chiarito che l’eventuale errore o omissione nell’individuazione dell’area non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, che può essere sanata con un atto successivo e separato.
Conclusioni
In definitiva, la sentenza del TAR Campania conferma che l’onere della prova in materia edilizia spetta al proprietario dell’immobile. Per evitare che un abuso edilizio possa sfuggire alla repressione, è fondamentale che il privato fornisca prove concrete della preesistenza dell’edificio e della sua regolarità. La decisione evidenzia anche come il passare del tempo non possa giustificare la legittimità di un abuso, e come le amministrazioni pubbliche abbiano l’obbligo di intervenire per tutelare l’interesse pubblico, anche se ciò implica l’adozione di provvedimenti repressivi come la demolizione.

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