Bonus dell’Edilizia ed agevolazione 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche: vediamo un chiarimento sul limite di spesa per complessi con più edifici.
Con la Risposta n. 89/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla detrazione del 75% prevista dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’interpello ha riguardato un caso specifico ma rappresentativo di una casistica frequente: un complesso immobiliare costituito da due edifici distinti, accatastati separatamente, ma con accessi comuni (sia carrabile che pedonale).
Il contribuente, proprietario del complesso, ha avviato nel 2023 lavori volti alla realizzazione di percorsi esterni accessibili e all’automazione dei cancelli, nel rispetto del DM 236/1989. Gli edifici coinvolti rientrano nelle categorie catastali B/5 (scuole-laboratori scientifici) e C/6 (autorimesse). Entrambi i fabbricati, pur essendo distinti e autonomi a livello catastale, condividono gli spazi esterni oggetto degli interventi.
L’istante ha richiesto chiarimenti sul limite di spesa massimo agevolabile, domandandosi se la presenza di accessi comuni potesse influire sulla determinazione dell’importo ammesso alla detrazione.
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto confermato che gli interventi realizzati prima del 30 dicembre 2023 continuano a beneficiare delle condizioni più favorevoli previste dalla versione originaria dell’art. 119-ter del Decreto Rilancio, nonostante le modifiche introdotte successivamente dal DL 212/2023.
Nello specifico, ha chiarito che: la detrazione del 75% si applica anche agli interventi su aree esterne comuni, a condizione che rispettino i requisiti del DM 236/1989.
Il limite massimo di spesa agevolabile deve essere determinato in base al numero di unità immobiliari coinvolte, anche se gli interventi riguardano aree comuni.
Nel caso esaminato, ciascun edificio (pur privo di accessi autonomi dall’esterno e insistendo su un unico lotto con percorsi condivisi) è catastalmente autonomo, quindi ha diritto al massimo di 50.000 euro di spesa agevolabile per ciascuna unità.
Pertanto, il contribuente potrà beneficiare della detrazione su un totale di 100.000 euro di spesa, corrispondente a 50.000 euro per l’edificio B/5 e 50.000 euro per il C/6.
Questa risposta ribadisce un principio fondamentale: la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche si applica anche a interventi su immobili non residenziali e su aree comuni, purché si rispettino le condizioni di legge. Inoltre, la distinzione catastale delle unità immobiliari è determinante per calcolare il limite di spesa agevolabile.
Un elemento di rilievo è anche la tempistica: le condizioni più favorevoli (interventi esterni e automazione) restano applicabili solo se i lavori sono stati avviati o autorizzati prima del 30 dicembre 2023, secondo quanto previsto dal DL 212/2023.
La Risposta n. 89/2025 offre un orientamento utile per chi intende usufruire delle agevolazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche in contesti complessi, come i fabbricati multipli con spazi condivisi. La corretta classificazione catastale e il rispetto delle scadenze procedurali risultano elementi chiave per accedere al bonus e massimizzarne il beneficio.
Leggi anche:
BONUS DELL’EDILIZIA: tutte le detrazioni ed i limiti di spesa per il 2025
BONUS DELL’EDILIZIA: come devono essere fatte le comunicazioni per i supercondomini
BONUS DELL’EDILIZIA: da CNI una circolare per l’aggiornamento catastale degli immobili
BONUS DELL’EDILIZIA: cambia la detrazione del superbonus e dell’ecobonus
BONUS DELL’EDILIZIA: ma nei sal possono essere inserite anche le forniture?
BONUS DELL’EDILIZIA: come fare per calcolare la detrazione per il bonus infissi e zanzariere
SUPERBONUS: approvato l’emendamento stop ai bonus dell’edilizia
Leggi o scarica: