BONUS DELL’EDILIZIA: da CNI una circolare per l’aggiornamento catastale degli immobili

BONUS DELL'EDILIZIA: l'aggiornamento dei dati catastali
BONUS DELL'EDILIZIA

Con la Circolare CNI n. 251/XX Sess./2025 del 31.1.2025, avente come oggetto “l’Informativa sugli aggiornamenti catastali a seguito di interventi edilizi” il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiarito gli interventi oggetto di aggiornamento catastale, e soprattutto a seguito di quale entità di lavori va elaborata. Infatti ricordiamo che , qualora si eseguano interventi edilizi, è buona norma, aggiornare la situazione catastale dell’immobile, come previsto dal comma 86, dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, detta anche Legge di Bilancio 2024. Infatti per i Bonus dell’Edilizia, l’aggiornamento è previsto nell’ipotesi di variazioni riguardanti:

  • aspetti qualitativi, cioè aspetti di qualità che incidono sulla categoria e classe dell’U.I.U., e dunque sulla rendita del bene
    Per cui l’aggiornamento è dovuto per i lavori di ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, variazioni nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o impiantistiche, restauro e risanamento conservativo in cui ci sia stato un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato.
    Il software che determina l’incremento del valore di mercato è il DOCFA, lo stesso software determina la rendita prevista in base alle informazioni aggiornate fornite dal professionista. Ove la rendita calcolata sia differente da quella rilevata nella visura catastale aggiornata la pratica andrà regolarmente presentata per l’aggiornamento catastale, qualora vi sia un incremento della rendita superiore al 15%.
    Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, non vi è necessità di variazione catastale nei seguenti casi:
  • quando non si rilevano variazioni della consistenza delle superfici, così come classificate dalla poligonazione DOCFA:
  • quando c’è stata la sola esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione tipo pavimenti, wc, infissi, tetto, facciata, rinforzi strutturali, messa a norma impianti purché siano stati utilizzati materiali comparabili con gli originari;
  • quando c’è stata la sola installazione di impianti fotovoltaici a servizio di singole unità dove la potenza installata è inferiore a 3 kw per il numero di unità immobiliari serviteLeggi o scarica la circolare
  • aspetti quantitativi, ossia sostanzialmente la consistenza delle superfici principali e accessorie.

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