BONUS EDILIZIA: per quali lavori è possibile godere del bonus edilizia del 110%?

 

L’articolo 119 del Decreto Legge Rilancio, ovvero decreto-legge 34/2020 del 19 maggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020 e in vigore dal 19 maggio 2020. è intitolato.” Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico”. Nel comma 1, di detto articolo sono messi in evidenza  alle relative lettere a) b) e c), i lavori edilizi per i quali è possibile godere della detrazione fiscale . In particolare l’elenco degli interventi che contemplano il bonus edilizia del 110% sono i seguenti:
a) Lavori riguardanti interventi riguardanti l’isolamento termico degli edifici per cui si intendono i lavori sulle superfici opache verticali e orizzontali e l’involucro dell’edificio. L’incidenza delle lavorazione deve riguardare un’incidenza superiore al 25 per cento di tutta la superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
b) Lavori riguardanti interventi riguardanti le parti comuni degli edifici che possono riguardare in particolare la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che siano già esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, oppure per il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con eventualmente abbinati l’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con i relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
c) Lavori riguardanti interventi su edifici unifamiliari al fine di sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Sono compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Ma come è calcolata la detrazione fiscale?
In particolare :
• Per i lavori di cui agli interventi di cui al punto a) la detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000, per ogni unità immobiliare esistente nell’edificio.
• Per i lavori di cui agli interventi di cui al punto b) la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per ogni unità immobiliare esistente nell’edificio.
• Per i lavori di cui agli interventi di cui al punto b) la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Inoltre, i materiali per i lavori di realizzazione degli interventi di cui al punto a) devono essere isolanti, e che rispettino i criteri ambientali minimi, come riportato nel decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datato 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.

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