CANTIERE E RISTRUTTURAZIONI: novità per i rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

I rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato
rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

Il Decreto 28 Giugno 2024, n. 127, intitolato “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale”, introduce importanti novità sul tema del recupero e riutilizzo dei rifiuti inerti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Questo decreto ha come obiettivo quello di disciplinare la cessazione della qualifica di rifiuto per determinate tipologie di materiale inerte, consentendo il loro riutilizzo nella produzione di aggregato recuperato, utilizzabile nel settore delle costruzioni.

Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato
L’articolo 3 del decreto specifica i rifiuti delle costruzioni che possono essere riutilizzati come aggregati recuperati, ponendo delle limitazioni precise. Non sono ammessi al recupero, infatti, i rifiuti interrati né quelli identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati che sono sottoposti a un processo di bonifica.

Il decreto elenca in maniera dettagliata i vari tipi di rifiuti ammissibili, distinguendo tra quelli provenienti da attività di costruzione e demolizione e quelli di origine minerale, che non appartengono al Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti. Di seguito, vengono riportati i principali rifiuti ammessi:

Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizione:
170101: Cemento
170102: Mattoni
170103: Mattonelle e ceramiche
170107: Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (diverse da quelle di cui alla voce 170106)
170302: Miscele bituminose (diverse da quelle di cui alla voce 170301)
170504: Terre e rocce da scavo (diverse da quelle di cui alla voce 170503), escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica
170508: Pietrisco per massicciate ferroviarie (diverso da quello di cui alla voce 170507)
170904: Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione (diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903)
Altri Rifiuti Inerti di Origine Minerale:
010408: Scarti di ghiaia e pietrisco (diversi da quelli di cui alla voce 010407)
010409: Scarti di sabbia e argilla
010410: Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413: Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra
101201: Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101206: Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi, smaltati e cotti
101208: Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311: Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento
120117: Residui di materiale di sabbiatura (diversi da quelli di cui alla voce 120116)
191209: Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)
200301: Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione
Restrizioni e Esclusioni
Un aspetto importante da sottolineare è che non sono ammissibili al recupero i rifiuti che provengono da siti contaminati, come stabilito dal decreto stesso. Questa esclusione è stata prevista per tutelare la qualità e la sicurezza del materiale riutilizzabile nella filiera delle costruzioni. Inoltre, il decreto specifica che i rifiuti interrati non possono essere utilizzati per la produzione di aggregati recuperati, per evitare eventuali rischi legati alla contaminazione del suolo o dell’acqua.

Impatti del decreto sulla filiera del recupero e costruzione
Il Decreto 28 Giugno 2024, n. 127 rappresenta un passo importante nella direzione dell’economia circolare, offrendo nuove opportunità di recupero dei materiali e riducendo la quantità di rifiuti destinati a discarica. Il riutilizzo degli aggregati recuperati, infatti, permette di abbattere i costi di approvvigionamento di nuovi materiali e di minimizzare l’impatto ambientale delle attività di costruzione e demolizione.

Con l’introduzione di questo regolamento, le imprese che operano nel settore edile saranno in grado di beneficiare di un flusso continuo di materiali da recuperare, riducendo la necessità di estrarre nuovi materiali naturali, e contribuendo, al contempo, alla riduzione dei rifiuti e dei costi ambientali. Inoltre, il recupero di rifiuti inerti può favorire lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili nel trattamento e nel riciclo dei materiali da costruzione.

Per cui, il Decreto 28 Giugno 2024, n. 127, segna un significativo passo avanti nella gestione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Stabilendo in modo chiaro quali rifiuti sono ammissibili per la produzione di aggregato recuperato, offre alle imprese del settore edile la possibilità di riutilizzare materiali altrimenti destinati a discarica. Grazie a queste nuove disposizioni, il settore delle costruzioni può avanzare verso una maggiore sostenibilità, contribuendo a un futuro più verde e circolare.

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