CANTIERE: il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, con una semplificazioni con il Nuovo Regolamento

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei cantieri
riutilizzo delle terre e rocce da scavo
riutilizzo delle terre e rocce da scavo

La gestione delle terre e rocce da scavo ha subito una significativa semplificazione attraverso il nuovo “Regolamento sul Riutilizzo delle Terre e Rocce da Scavo“. Questo regolamento, emanato in ottemperanza all’articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha lo scopo di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo di questi materiali, in linea con le disposizioni della direttiva europea 2008/98/CE.
Uno degli aspetti centrali del regolamento è l’articolo 4, che definisce i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Tali materiali devono essere generati durante la realizzazione di un’opera, dove la loro produzione non è il fattore primario. Inoltre, devono essere riutilizzati durante l’esecuzione della stessa opera o di un’altra, per scopi come rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali o altre forme di ripristino e miglioramento ambientale. Un ulteriore criterio è l’utilizzo in processi produttivi, sostituendo materiali di cava.
L’importanza del riutilizzo diretto delle terre e rocce da scavo, senza ulteriori trattamenti, è sottolineata dal regolamento. Questo approccio mira a semplificare i processi industriali, promuovendo l’efficienza e riducendo gli oneri burocratici.
Un punto fondamentale è che queste terre e rocce da scavo devono soddisfare i requisiti di qualità ambientale previsti dal regolamento. Ciò garantisce che il riutilizzo di questi materiali avvenga nel rispetto delle normative ambientali vigenti, contribuendo alla sostenibilità dei progetti e alla salvaguardia dell’ambiente.
Il regolamento suddivide i cantieri in base alla capacità produttiva di terre e rocce da scavo. Ci sono cantieri di piccole dimensioni, con produzione fino a 6.000 metri cubi, cantieri di micro-dimensioni, con produzione fino a 600 metri cubi, e cantieri di grandi dimensioni, con produzione superiore a 6.000 metri cubi. È importante notare che ci sono anche criteri specifici per i cantieri di grandi dimensioni soggetti o non soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Un elemento rilevante del regolamento è l’esclusione dei rifiuti direttamente derivanti da interventi di demolizione di edifici o manufatti preesistenti dalla definizione di terre e rocce da scavo. Questa distinzione mira a evitare confusioni e a garantire che le norme siano applicate in modo adeguato alle diverse tipologie di materiali prodotti durante le diverse fasi dei progetti edilizi.
In conclusione, il nuovo regolamento rappresenta un passo significativo verso la semplificazione e l’armonizzazione delle pratiche legate al riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Facilitando il processo decisionale e riducendo gli oneri burocratici, il regolamento contribuisce a promuovere pratiche sostenibili e a facilitare la realizzazione di progetti infrastrutturali, anche quelli finanziati attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

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