CATASTO: le variazioni catastali per trasferimenti di proprietà.

Per effettuare le variazion i catastali di diritti reali su fabbricati esistenti, ma anche per i trasferimenti di proprietà di immobili tra privati e le relative unita’ immobiliari urbane, ai sensi del , comma 1-bis, dell’articolo 29, della Legge n. 52 del 28/02/1985,  si devono possedere necessariamente: gli estremi catastali, il riferimento delle planimetrie in catasto, la dichiarazione della conformita’ dello stato di fatto ai relativi allegati planimetrici in catasto ed ai relativi dati catastali. Lo stesso articolo 29 inoltre riporta la necessità per ogni variazione per trascrizione di diritti, che siano individuati almeno tre dei suoi confini.

Leggi anche: I TITOLI EDILIZI: il trasferimento di diritti reali su fabbricati gia’ esistenti.

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