CONDONO EDILIZIO: la sanatoria con legge 47/85 ed il calcolo dell’oblazione non versata.

Le istanze di condono edilizio presentate secondo la Legge n. 47/1985, ad oggi non sono del tutto state istruite dai Comuni, e talvolta pure a seguito di istruttoria delle stesse da parte dei Comuni, non si è arrivato ad alcun atto autorizzativo. Nella maggior parte dei casi, tra l’altro, il richiedente ha pagato in modo parziale la relativa oblazione e i relativi oneri concessori, non procedendo altresì al completamento della liquidazione degli stessi. Per questo, con la legge successiva del Condono Edilizio,  al comma 6 dell’art. 39, della legge  724/1994,in cui è previsto che, per tali casistiche, la differenza delle oblazioni non pagate va liquidata triplicando l’importo dovuto.
Una sanatoria nella sanatoria edilizia, infatti l’art. 40 della legge n. 47/1985 prevedeva che ilò mancato pagamento dell’oblazione era da considerarsi non procedibili.
Il metodo della triplicazione non è valido per i seguenti casi:
• calcolo dell’oblazione dovuta in maniera errata per errore di natura quantitativa come l’errata quantizzazione della superficie;
• calcolo dell’oblazione dovuta din maniera errata per errore di natura qualitativa, per l’errata determinazione della tipologia di abuso.

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