CONDONO EDILIZIO: le riduzioni per le oblazioni del condono della legge 724/94.

 

Nonostante siano passati diversi anni, ancora oggi è di attuale importanza il calcolo delle oblazioni dei condoni edilizi, ad oggi, non ancora quantizzati da molti comuni e soggetti alla maggiorazione di interessi.
Ma per il calcolo degli stessi, è da ricordare che alle tabelle base con i costi a mq per tipologia di abuso, la normativa, in questo caso la legge 724/94, per gli abusi terminati in data 31.12.93, prevedeva tutta una serie di riduzione.
Vediamo iniziando dagli abusi di tipo residenziali quli sono le riduzioni previste:
1. riduzione di 1/3 se trattasi di prima casa in cui risiedano i soggetti interessati o i loro aventi causa alla data di cui sopra. Questa riduzione ha dei limiti ovvero si applica per i primi 150 mq di abuso, e non rientrano in queto tipo di riduzioni gli immobili ricadenti nella categoria catastala A1;
2. riduzione del 50% in caso di atto di convenzionamento ai sensi del D.M.10/1978;
3. riduzione in funzione del coefficiente di reddito e dell’ubicazione dell’immobile sul territorio comunale. Questa riduzione ha dei limiti, infatti non si applica al richiedente di più istanze di condono edilizio.
Per gli abusi non residenziali sono previste le riduzioni seguenti:
Iscrizione C.C.I.A.A. è riconosciuta una riduzione del 50%;
• Per attività Industriale o artigianale < 3.000 mq riduzione di 1/3;
• Per attività commerciale < 50 mq riduzione di 1/3;
• Per attività sportiva, culturale, religiosa, serv culto riduzione del 50%;
• Per attività turistico ricettive o agrituristiche < 500 mq riduzione di 1/3;
• Per abusi legati alla conduzione del fondo agricolo riduzione del 50%;

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