Una guida per il calcolo delle riduzioni dell’oblazione applicabili alle istanze di condoni edilizi di cui alla Legge 724/94
Vediamo le principali riduzioni partendo dalla Legge 724/94in cui era prevista la relativa ultimazione alla data del 31.12.93.
In particolare iniziamo a parlare degli abusi di carattere residenziale:
A Abuso residenziale per la costruzione della prima casa ad uso abitativo, la riduzione prevista è del 50% qualora venga stipulato un di atto di convenzionamento tra il richiedente ed il Comune (nel quale insiste l’immobile) ai sensi del Decreto Ministeriale n°10/1978;
B Abuso residenziale per la costruzione della prima casa ad uso abitativo la riduzione prevista è di 1/3. In tal caso i soggetti titolari dell’istanza o i loro aventi causa, alla data del 31.12.93 devono essere residenti nella stessa. è valida per i primi 150 mq di abuso e non si applica alle categorie catastali A1;
C Abuso residenziale per la costruzione della prima casa ad uso abitativo la
riduzione prevista è in funzione del coefficiente previsto dal reddito dichiarato
nonché, dell’ubicazione dell’immobile sul territorio comunale (vedi tab B all. Legge
724/94)
D. Con la Legge 724/94è possibile avere le riduzioni dell’oblazione anche per gli immobili a destinazione non residenziale , e sono le seguenti:
• Abuso non residenziale per attività con iscrizione CCIAA si ha una riduzione del 50%;
• Abuso non residenziale per attività Industriale o artigianale con superficie < 3.000 mq si ha una riduzione di 1/3;
• Abuso non residenziale per attività commerciale con superficie < 50 mq mq si ha una riduzione di 1/3;
• Abuso non residenziale per Attività sportiva, culturale, religiosa, servizio di culto si ha una riduzione di 1/3;
• Abuso non residenziale per Attività turistico ricettive o agrituristiche con superficie < 500 mq si ha una riduzione di 1/3;
• Abuso non residenziale per Per abusi legati alla conduzione del fondo agricolo riduzione si ha una riduzione del 50%;