Anche nei cantieri di ristrutturazione edilizia, sono soggetti a quanto previsto nei “Cantieri Temporanei e Mobili“.
Per cui, qualora ricorrano i presupposti normativi, anche in tali cantieri va nominato il coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione.
Ebbene, per queste figure tecniche come previsto dall’art.98, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e come modificato dall’art.20, comma 1, letto o), del d.lgs. n.151/2015, la formazione e l’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza è stata variata, con la possibilità per tali figure, di svolgere i corsi di aggiornamento, in modalità e-learning, ma soltanto per il modulo giuridico di 28 ore ed ai corsi di aggiornamento di cui all’allegato XIV.
Per cui il decreto legislativo n°81 del 9.4.2008, al comma 3 dell’articolo 98 è divenuto il seguente:
“I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV. L’allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-Iearning nel rispetto di guanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.”
In breve, i corsi di aggiornamento, sia per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione, sia per i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, sono effettuabili in e-learning per il modulo giuridico di complessive 28 ore e per ii corsi di aggiornamento delle 40 ore.