E’ stato modificato mediante l’articolo 4 della legge 17 luglio 2020, n. 77, ricordiamo pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, ( conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» detto anche Decreto Rilancio.
Nello stesso, è stato introdotta una modifica al comma 8 lett b) dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il quale la stazione appaltante deve motivare La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. Inoltre con i commi successsivi, una serie di misure tendono a scongiurare il ritardo o rinvio della stipula del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi.
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