DETRAZIONE 110%: in 3 punti i lavori in dettaglio oggetto di bonus.

Ma quali sono gli interventi principali ammessi per la detrazione 110% dall’art 119 come riportato dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ovvero Decreto Rilancio il cui titolo è “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato in Gazzetta ufficiale n° 128 del 19.5.2020?
Vediamo i lavori sostanziali sono:
1. interventi di efficientamento energetico: consistenti nella realizzazione di cappotti termici o della realizzazione o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, su immobili singoli o condominiali, nei quali vanno rispettati i requisiti minimi previsti dal Decreto Ministeriale dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture 26 giugno 2015, per l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, con l’obiettivo di migliorare di almeno due classi energetiche l’immobile ovvero ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Tali interventi sono detraibili al 110% su un tetto di spesa di massimo euro 60.000 per ogni unità immobiliare e riguardano in particolare le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. I materiali utilizzati devono essere quelli individuati dal Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente11 ottobre 2017 per i Criteri Ambientali Minimi.
2. interventi di efficientamento energetico: consistenti nella realizzazione di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e quindi con con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Tali interventi sono detraibili al 110% su un tetto di spesa di massimo euro 30.000 per ogni unità immobiliare,in cui sono comprese anche le le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto precedente.
3. interventi di messa in sicurezza antisismica ovvero gli interventi rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico di tipo 1, 2 e 3 anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione di immobili , con moderni criteri antisismici anche con possibile ampliamento di volumetria. Tali interventi sono detraibili al 110% .

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