EDILIZIA: anche il noleggiatore a caldo è responsabile dell’abuso edilizio.

 

Con la sentenza 03/12/2019, n. 49022 della Corte di Cassazione, ha stabilito che anche il noleggiatore di macchine per lavori di edilizia è colpevole di abusi edilizi perpetrati dalle lavorazioni effettuate.
I FATTI: il legale rappresentante di un’azienda ha posto ricorso avverso la decisione della Corte di Appello che lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché 142 e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con ordine di demolizione e rimessione in pristino dei luoghi.
Nel ricorso per cassazione, venivano evidenziate le nozioni di “costruttore” del manufatto e di “noleggiatore”, caratterizzata quest’ultima da una mera obbligazione di mezzi, ossia dalla consegna di un bene.
La Sentenza ha ritenuto che il ricorso era inammissibile e ceh:
“Il ricorrente ha inteso sostenere la propria estraneità all’opera ed all’intervento eseguito (ampliamento abusivo di un piazzale in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché sbancamento di una porzione di versante della collina adiacente, il tutto siccome indicato nell’imputazione) in considerazione della propria posizione contrattuale di noleggiatore, obbligato solamente alla consegna di un mezzo necessario, nonché di un manovratore esperto, al fine di consentire l’esecuzione del lavoro (pacificamente abusivo).”
Evidenziando che “Ciò posto, questa Corte, sia pure in tema di infortuni sul lavoro, ha già avuto modo di osservare ripetutamente che, nell’ipotesi di noleggio “a caldo” di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario noleggiato (Sez. 4, n. 38071 del 07/07/2016, Pesolillo, Rv. 267881; Sez. 4, n. 1763 del 14/10/2008, dep. 2009, Mazzuoli e altro, Rv. 242490)”.
Inoltre descrive: “ Del tutto in coerenza, poi, questa Corte ha già annotato che in tema di reati edilizi, e specificamente di lavori di costruzione edilizia in assenza del relativo permesso, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell’illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all’onere di accertare l’intervenuto rilascio del provvedimento abilitante (Sez. 3, n. 8407 del 30/11/2006, dep. 2007, Roberto e altri, Rv. 236183).”
Tutto ciò con la conseguenza, già sostanzialmente evidenziata dalla Corte territoriale, che l’esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l’accertamento negativo, e a titolo di colpa nell’ipotesi in cui tale accertamento venga omesso (Sez. 3, n. 16802 del 08/04/2015, Carafa e altro, Rv. 263474).
Per cui: “In siffatto quadro, pertanto, del tutto correttamente si è preteso dall’imprenditore, che noleggia mezzo e manovratore, la verifica della liceità dell’opera che la sua organizzazione aziendale contribuirà a realizzare, ancorché sotto le direttive del proprietario dell’area. Se dunque la responsabilità, a norma dell’art. 44 cit., è ravvisata financo nell’operato dei meri esecutori materiali, nell’ambito della verifica dell’esistenza del titolo autorizzativo, a maggior ragione la sentenza impugnata ha confermato che non può esimersi da un’elementare attività informativa l’imprenditore specializzato che consente l’uso di proprie attrezzature e di proprio personale, pena l’illiceità dello stesso rivendicato contratto stipulato”.

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