Le nuove disposizioni si applicano in Edilizia agli edifici di altezza antincendio pari o superiore a dodici metri. Va detto subito che per altezza non si intende quella dell’edificio, ma bisogna far riferimento ad una definizione precisa, contenuta in un decreto antincendio del 1983 (Dm 30 novembre). L’altezza da considerare va misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’edificio (davanzale della finestra o soglia del balcone) dell’ultimo piano agibile o abitabile (sono escluse le aperture dei vani tecnici) fino alla quota esterna più bassa.Il decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno per la prevenzione incendi negli edifici residenziali, riguarda le modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, lo stesso riguarda in particolare sia edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti
In particolare nello stesso sono evidenziati che i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di: limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio e di limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione ed anche di evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata.
Tale decreto si applica agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
La classificazione per gli interventi è stata redatta per altezza del manufatto calcolata secondo il Dm 30 novembre 1983, per cui il calcolo dell’altezza dell’edificio è calcolato dal davanzale della finestra o soglia del balcone più alto nell’edificio fino alla quota di apertura più bassa (soglia) dell’edificio stesso. Per cui il comma 9-bis.2 ha individuato le attribuzione dei Livelli di prestazione (L.P.) in relazione alle altezze dei fabbricati.
Vediamo come sono da identificarsi:
L.P. 0 per edifici di tipo a) ( altezza antincendio da 12 m a 24 m); I condomìni di tali altezze devono
• indicare i divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
• non alterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva
Informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere sulle:
• istruzioni per la chiamata di soccorso
• azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti
• divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione
• istruzioni per l’esodo degli occupanti
– L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
I condomìni di tali altezze devono
• osservare le misure antincendio preventive
• non alterare la fruibilità delle vie d’esodo e
Informazione agli occupanti sui comportamenti e che :
• attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
• attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione
– L.P. 2 per edifici di tipo d) ( altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico;
Pianificazione dell’emergenza
• In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione LP1, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme;
– L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);
Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:
• centro di gestione dell’emergenza;
• Sistema EVAC realizzato a regola d’arte;
Pianificazione emergenza
• In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell’emergenza deve
contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell’emergenza.
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