Un Comune italiano, in persona del Sindaco, aveva fatto un ricorso per la riforma di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.
IL FATTO
Il Comune ha proposto un ricorso come detto per la riforma di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana per ottenere l’annullamento sul diniego del condono edilizio
Un privato, aveva acquistato in data 28 ottobre 1998, un sottotetto ed aveva presentato al Comune una domanda di condono edilizio per aver realizzato abusivamente un’opera edilizia , nell’area del predetto sottotetto, un bagno, un ripostiglio ed un angolo cottura;
Il Comune, respingeva la richiesta di rilascio di condono edilizio, mediante un atto motivato in cui era evidenziata la mancata corrispondenza tra lo stato di fatto relativo all’ultima concessione edilizia sul fabbricato e quello indicato come antecedente all’intervento abusivo.
Comunque negli elaborati allegati alla richiesta di concessione edilizia ed in particolare in una tavola, si prevedeva un sottotetto completamente chiuso su ogni lato, mentre nello stato di fatto antecedente all’intervento abusivo venivano riportate numerose aperture. Per questo il Comune disponeva anche la demolizione delle opere ritenute abusive. A tale decisione il privato cittadino aveva proposto con ricorso recante motivi aggiunti, ed impugnava altresì la disposta demolizione delle opere abusive
In effetti succedeva che nella relazione tecnica descrittiva dell’intervento assentito con la concessione edilizia si indicava che “l’accesso alle terrazze del piano copertura avverrà attraverso dei disimpegni ricavati nei sottotetti”, con conseguente eliminazione delle “scalette esterne in metallo di collegamento tra il piano primo ed il piano terrazze, non più necessarie”. Inoltre in una tavola di progetto del medesimo intervento, relativa al piano di copertura dell’edificio, non apparivano però riportate aperture nel sottotetto, poteva rilevarsi una discrasia (costituita dalla discordanza tra dato letterale e segno grafico) tra quanto descritto nella relazione tecnica e ciò che era rappresentato graficamente nella tavola progettuale.
Il primo giudizio aveva indicato che tale discrasia era facilmente superabile per il principio secondo il quale va data preferenza al dato letterale contenuto nella relazione piuttosto che al segno grafico illustrato nel progetto,
La Sentenza del Consiglio di Stato n°8390 del 2019 specificava che :”l titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell’opera, contenuta nel testo della concessione, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali; – solo ed esclusivamente in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico; – tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2012 n. 1644) in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi.
confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. III, 7 dicembre 2012 n. 2002, con conseguente conferma dell’accoglimento sia del ricorso introduttivo che di quello recante motivi aggiunti (R.g. n. 444/2010) ed annullamento dei provvedimenti in quella sede impugnati”
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